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IL GESTORE DEL BAR NON È PIÙ CENERENTOLA

Per alcuni esercizi commerciali che protraggono l’attività economica oltre la mezzanotte (ad esempio pizzerie, birrerie, paninoteche, gelaterie, ecc.) l’emissione dello scontrino di chiusura giornaliera alle ore 24 (c.d. scontino di mezzanotte) ha causato in passato non poche difficoltà, in quanto le operazioni di chiusura dovevano essere effettuate il più delle volte nel momento di maggior afflusso di clientela.

L’Agenzia delle Entrate, in occasione della diretta di Telefisco del 28 gennaio 2016, ha chiarito che, bar, ristoranti e tutti gli esercizi che svolgono attività commerciale che si protrae oltre la mezzanotte, possono emettere lo scontrino di chiusura al termine effettivo dell’attività, ovvero all’ora di chiusura anche se ciò avviene il giorno successivo a quello in cui l’attività giornaliera ha avito i suo inizio.

Di conseguenza, lo scontrino di chiusura emesso alle ore 3:00 del 20 gennaio può essere annotato come corrispettivo del 19 gennaio.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, esteso anche a bar e ristoranti la disciplina di favore dettata per le discoteche, i cinema e i teatri disciplinata dall’articolo 1, co. 4 del Dpr 544/99; si tratta di una norma dettata per gli esercenti attività di intrattenimento e spettacolo che trova comunque applicazione anche agli esercizi commerciali con attività protratta oltre la mezzanotte.

Questo chiarimento avvalora una precedente consulenza giuridica resa dall’Agenzia delle Entrate nel 2014 che però sino ad ora non era stata trasformata in un documento ad efficacia generale e, quindi, vincolante per l’Amministrazione Finanziaria; si rimane ora in attesa che, a seguito anche della recente risposta dell’Agenzia delle Entrate al Telefisco, lo scontrino di mezzanotte costituisca oggetto di una prossima circolare per buona pace dei gestori dei locali.

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