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FATTURE E CORRISPETTIVI TRASMESSI IN RITARDO, OPPORTUNITÀ DI SANARE LE IRREGOLARITÀ

In passato, e forse ancora adesso, la gestione degli adempimenti telematici fiscali per i contribuenti titolari di partita iva ha creato non solo delle difficoltà ma anche qualche momento di ansia per la necessità di rispettare gli stringenti tempi di trasmissione previsti per l’invio delle informazioni al Sistema di Interscambio.

Si pensi per esempio al termine dei 12 giorni per l’invio delle fatture elettroniche immediate o al termine di 12 giorni a decorrere dalla data di esecuzione dell’operazione per la trasmissione del file XML dei totali giornalieri dei corrispettivi elettronici.

Come si dice spesso, nessuno è perfetto e allora possiamo pensare che, soprattutto nei primi tempi di applicazione delle regole sopra richiamate, ci sia stato qualche ritardo di trasmissione oppure, nel caso delle fatture elettroniche, ci si sia imbattuti in uno scarto di trasmissione non “intercettato” in tempo utile.

Dopo un lungo periodo di tolleranza, l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a “richiamare all’ordine” tutti quei contribuenti che sono incappati nelle violazioni sopra richiamate inviando a questi ultimi una comunicazione dedicata alle anomalie commesse nella tardiva trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi.

L’obiettivo è quello di stimolare il contribuente a regolarizzare le anomalie entro il 31/03/2023 utilizzando, al ricorrere delle condizioni previste, le opportunità offerte dalle diverse forme di definizione di cui alla Legge n. 197/2022 (ravvedimento speciale o la procedura di regolarizzazione delle violazioni formali).

Le comunicazioni in esame sono inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente.

Nel caso in cui si dovesse essere destinatari della comunicazione in questione il contribuente dovrà procedere, in prima battuta, ad una verifica di ciascuna specifica contestazione dell’Agenzia delle Entrate mediante accesso al proprio Cassetto Fiscale o alla propria aera riservata di Fatture e Corrispettivi.

Laddove i rilievi dell’Agenzia delle Entrate non fossero corretti o il contribuente avesse già “sanato” in precedenza la violazione a mezzo ravvedimento, il contribuente stesso potrà inviare all’Agenzia le proprie osservazioni finalizzate alla definizione della propria posizione.

In caso contrario il contribuente potrà porre rimedio alternativamente:

  1. versando entro il 31/03/2023 una somma pari a euro 200 per ciascun periodo di imposta cui si riferiscono le violazioni, se le stesse non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo (regolarizzazione delle violazioni formali);
  2. versando entro il 31/03/2023 una somma pari a un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura, se le violazioni non hanno inciso sulla dichiarazione annuale (ravvedimento speciale);
  3. utilizzando il ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n. 472/97) beneficiando della riduzione delle sanzioni ordinarie in base alla tempestività con cui regolarizza la posizione.

Il contribuente che ha commesso le violazioni in questione e che non aderisce all’invito dell’Agenzia delle Entrate o che non si ravvede nei termini, si vedrà recapitale da quest’ultima una contestazione delle violazioni con applicazione delle sanzioni ordinariamente previste.

Attenzione, quindi, a monitorare sistematicamente la Pec aziendale e valutare, anche con la collaborazione del proprio consulente tributario, la natura della violazione commessa (se formale o sostanziale) e quale delle soluzioni a disposizione adottare per una adesione “spontanea” all’”invito” dell’Agenzia delle Entrate.

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