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Decreto Agosto e avvisi bonari: nessuna ulteriore proroga

L’articolo 144 del Decreto Rilancio, pubblicato nel corso del mese di maggio 2020, aveva disposto la sospensione dei pagamenti delle somme dovute in base agli avvisi bonari in scadenza dall’8 di marzo al 31 maggio 2020; la sospensione, disposta con in estremo ritardo, aveva lasciato, peraltro, gli operatori con poco spazio di manovra.

La proroga prevedeva che i versamenti delle somme riferite alle comunicazioni di irregolarità/avviso bonario, collegati ai controlli automatizzati e ai controlli formali fossero considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020 qualora scadenti tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Il 16 di settembre 2020 scadono, quindi, i termini per il versamento dei pagamenti di cui sopra e sospesi; il pagamento può essere effettuato in una unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16 settembre e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Pertanto, se a seguito della crisi epidemiologica, un contribuente si è trovato costretto a rinviare il versamento di una o più rate collegate ad un avviso di irregolarità in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 può ancora regolarizzare la posizione e non incorrere nella decadenza della rateazione.

Una interessante risposta è arrivata dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle rate in scadenza prima dell’8 marzo 2020 e non versate; ricordo che una specifica disposizione dell’ordinamento consente di procedere a sanare il versamento tardivo di una rata mediante il versamento con ravvedimento della rata stessa entro il termine di versamento della rata successiva o entro 90 giorni dalla scadenza in caso di ultima rata.

E se il versamento della rata successiva scade nell’intervallo dell’8 marzo 2020 – 31 maggio 2020 con scadenza di versamento prorogata al 16 settembre?

A tale riguardo l’Agenzia delle Entrate ha risposto sottolineando come la proroga del Dl Rilancio al 16 settembre:

  • identifica, di fatto, una nuova scadenza per i versamenti ricompresi nell’intervallo temporale della sospensione che, come detto, va dall’8 marzo al 31 maggio 2020;
  • comporta un effetto trascinamento anche per i versamenti che, non effettuati prima dell’8 marzo, potevano essere versati con ravvedimento entro la scadenza della rata successiva ai fini del “salvataggio” della rateazione.

Facciamo un esempio.

Una società che, in pendenza di rateazione dell’Ires da avviso bonario, non ha pagato le rate in scadenza il 31 gennaio e il 30 aprile 2020 potrà versare entro il 16 settembre 2020:

  • la rata con scadenza originaria 31 gennaio 2020 predisponendo in ogni caso il ravvedimento operoso e senza possibilità di rateazione;
  • la rata con scadenza originaria 30 aprile 2020 anche con rateazione secondo le previsioni del Dl Rilancio.

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