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Contributo a Fondo Perduto: dal 15 Giugno è possibile richiederlo

Dal 15 giugno 2020 è possibile richiedere il contributo a fondo perduto per coloro che hanno conseguito un fatturato nel mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3  del fatturato conseguito nel mese di aprile 2019.

La pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno ha di fatto reso operativo quanto previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio, definendo contenuti, modalità e termini per la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

Beneficiari

  • Soggetti esercenti attività di impresa titolari di partita iva con fatturati inferiori a 5 milioni di euro;
  • Lavoratori autonomi e di reddito agrario titolari di partita iva con fatturati inferiori a 5 milioni di euro.

Non spetta il contributo a:

  • Soggetti con attività cessata alla data di istanza del contributo;
  • Lavoratori dipendenti;
  • Professionisti iscritti a cassa di previdenza di diritto privato di previdenza obbligatoria (Cnpadc, Inarcassa, Cipag, Enpam, ecc) .

Condizioni per la richiesta del fondo perduto

  • L’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore di 2/3 dell’ammontare di fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2019.
  • Fa fede la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni e/o di prestazione i di servizi.

Il contributo spetta anche a chi ha iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019.

Ammontare del contributo

Il contributo viene determinato applicando una percentuale sulla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 con le seguenti modalità:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino ad 1.000.000 di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi o comensi superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000 di euro.

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Modalità di presentazione

  • La presentazione può avvenire solo in modalità telematica, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio Web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture  e Corrispettivi”.
  • La presentazione prevede la compilazione di una istanza messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.
  • L’istanza può anche essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’agenzia delle entrate o ai servizi di fatturazione elettronica.

Termini di presentazione

L’istanza potrà essere presentata dal 15  giugno 2020 al 13 agosto 2020.

Non è un click day.

Nel caso di eredi l’istanza deve essere trasmessa dal 25 giugno al 24 agosto 2020.

Tempistiche di lavorazione dell’istanza

Alla presentazione dell’istanza viene rilasciata una prima ricevuta che attesta la presa in carico, o lo scarto, delle informazioni trasmesse.

Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto.

Erogazione del contributo

Il contributo verrà erogato sul conto corrente indicato nell’istanza, che deve essere intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diverso dalla persona fisica, che richiesto il contributo stesso.

Sanzioni

Ad avvenuta erogazioni proseguiranno i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Qualora dai predetti controlli risultasse che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero del contributo, irrogando sanzioni ed interessi.

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