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Contante: le nuove regole dal 2016

La legge di stabilità 2016 ha introdotto l’obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi (anche professionali) di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito a prescindere dall’importo.

La stessa legge ha modificato anche le regole riguardanti il trasferimento di:

  • denaro contante,
  • libretti di deposito bancari o postali al portatore,
  • titoli al portatore in euro o in valuta estera

effettuato tra soggetti diversi.

In particolare è vietato il trasferimento quando il valore è pari o superiore a € 3.000,00 (il limite fino al 31/12/2015 era di € 1.000,00). I trasferimenti di valore superiore al limite devono essere eseguiti mediante intermediari abilitati (banche, Poste).

Non sono consentiti i trasferimenti di importo inferiore alla soglia quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge.

Le operazioni bancarie di prelievo e versamento di contante oltre la soglia non costituiscono automaticamente violazione della norma. Si può citare per fare un esempio quello di un negozio di abbigliamento che versa gli incassi della giornata per un importo complessivamente superiore alla soglia (esempio 5.000) ma, tuttavia, il cui importo si è generato con vendite che singolarmente non superano la soglia.

È stato abrogato il divieto di usare il contante per effettuare i pagamenti riguardanti:

  • i canoni di locazioni di unità abitative;
  • i corrispettivi per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada.

Per il servizio di rimessa di denaro (Money transfer) il limite rimane pari a € 1.000,00.

Il saldo dei libretti al portare deve essere inferiore a € 1.000,00.

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