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Per rottamare le cartelle devo andare dal meccanico? – parte terza.

Rottamazionecartelleter

Se si pensa di procedere alla rottamazione delle cartelle esattoriali è necessario conoscere anche quali sono gli effetti dell’adesione le possibili cause di decadenza.

Nella precedenti puntate del nostro breve viaggio nel mondo della rottamazione delle cartelle esattoriali ho fornito alcune informazioni di carattere generale, alcuni chiarimenti sulle somme che possono essere oggetto di rottamazione e sulle modalità di adesione e di perfezionamento della procedura.

Vediamo ora gli effetti dell’adesione e la decadenza dall’agevolazione.

Effetti dell’adesione

A seguito della presentazione dell’istanza:

  • sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero delle somme comprese nelle cartelle di pagamento;
  • sono sospesi gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni aventi ad oggetto somme inserite nell’istanza di adesione e in essere relativamente alle rate in scadenza dopo il 31 dicembre 2016;
  • Equitalia non può:
    • avviare nuove azioni esecutive;
    • iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche;
    • proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione di crediti pignorati.

Sono, aimè, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione.

Decadenza

Il soggetto che ha presentato l’istanza di adesione alla rottamazione decade in caso di:

  • mancato versamento;
  • versamento insufficiente;
  • tardivo versamento,

dell’unica rata ovvero di una delle rate che compongono la dilazione di pagamento.

La decadenza comporta che:

  1. l’agevolazione non ha effetto e riprende la decorrenza dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme iscritte a ruolo;
  2. i versamenti effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto;
  3. il debito residuo non può più essere rateizzato.

Finisce qui il nostro breve viaggio nel mondo della rottamazione delle cartelle ma vorrei proporvi ancorqa qualche considerazione come se fossimo davanti ad una bella tazza di caffè:

  • ogni valutazione e decisione deve essere preceduta da una analisi di un estratto di ruolo, cioè l’elenco delle cartelle fornito da Equitalia a richiesta del contribuente; utilizzare documentazione magari notificata qualche anno fa e ben nascosta in qualche cassetto ha sicuramente fatto compagnia ai nostri calzini ma potrebbe non essere completa ed aggiornata;
  • il calcolo della disponibilità di risorse finanziarie per affrontare il progetto di rottamazione è essenziale soprattutto per chi ha già piani di rateazione in corso; il rischio è quello di non poter più rateizzare se si decade dalla rottamazione;
  • non è ancora chiaro se la rottamazione consente alle aziende di avere dall’Inps un Durc con esito regolare fino a che la procedura di pagamento delle cartelle rottamate non si è conclusa (ovviamente solo se le somme a debito sono di interesse per il rilascio del Durc); sembra, infatti, che l’Inps non conceda tale beneficio;
  • Equitalia non fornisce un documento con evidenza complessiva delle somme rottamabili; fornisce gli estratti di ruolo all’interno dei quali è necessario individuare le somme rottamabili; attenzione, quindi, ai calcoli.

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