Ti segnalo che dal 2017 è introdotto l’obbligo di inviare ogni tre mesi all’Agenzia delle Entrate lo spesometro e le liquidazioni Iva.
Spesometro
Se sei un titolare di partita Iva devi inviare i dati di tutte le fatture ricevute e emesse registrate nel trimestre di riferimento, le bollette doganali, nonché eventuali note di accredito e addebito.
I dati dovranno essere trasmessi telematicamente con le seguenti scadenze:
Trimestre |
Scadenza per il 2017 |
Scadenza dal 2018 |
1° |
25.07 | 31.05 |
2° |
25.07 |
16.09 |
3° |
30.11 |
30.11 |
4° | 28.02 anno successivo |
28.02 anno successivo |
Per il 2016 restano confermate le scadenze:
- del 10 aprile 2017 per chi versa l’Iva mensilmente;
- del 20 aprile 2017 per chi versa l’Iva trimestralmente
Soggetti esclusi:
- agricoltori in regime di esonero situati nelle zone montane;
- titolari di partita Iva che optano per la trasmissione telematiche delle fatture di acquisto e vendita.
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
Se possiedi una partita Iva dal 2017 dovrai anche trasmettere i dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Le scadenze sono:
Trimestre |
Scadenza per il 2017 |
Scadenza dal 2018 |
1° |
25.07 | 31.05 |
2° |
25.07 |
16.09 |
3° |
30.11 |
30.11 |
4° | 28.02 anno successivo |
28.02 anno successivo |
Soggetti esclusi:
- titolari di partita Iva in regime dei minimi o forfetari;
- titolari di partita Iva che non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale Iva.
Sanzioni
Il regime sanzionatorio riferito alle due nuove comunicazioni prevede:
- Omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura (spesometro): euro 2,00 con un massimo di euro 1.000,00 per ciascuna fattura. La sanzione di euro 1.000,00 viene ridotta ad euro 500,00 se la trasmissione o correzione dei dati avviene entro 15 giorni dalla scadenza.
- Omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva: da euro 500,00 a euro 2.000,00, ridotte alla metà se la trasmissione o la correzione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.