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Scade il versamento della TASI: alcune cose da sapere

casacastello

Ti ricordo che entro il 16 giugno e 16 dicembre devi pagare, con il modello F24 o bollettino di conto corrente postale, la TASI (TAssa per Servizi Indivisibili).

 

Chi non la deve pagare?

Sei esonerato dal versamento se sei:

  • proprietario di abitazione principale e relative pertinenze
  • inquilino di abitazione principale e relative pertinenze
  • detentore di un immobile per un periodo inferiore a 6 mesi nel corso dell’anno (in tal caso paga il possessore/detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • socio assegnatario di alloggio, adibito ad abitazione principale, appartenente a cooperative edilizie a proprietà indivisa
  • detentore di alloggio sociale
  • assegnatario di casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • proprietario o possessore di un immobile non locato e sei un dipendente delle Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, prefetto
  • possessore di un terreno agricolo
  • coltivatore diretto / IAP e proprietario di un’area fabbricabile
  • possessore di fabbricati destinati ad usi culturali o al culto

 

Chi la deve pagare?

Sei soggetto al versamento se sei:

  • proprietario o detentore di abitazione principale “di lusso” (categorie catastali A/1, A/8, A/9)
  • proprietario di immobile che non è destinato ad abitazione principale
  • detentore (es. inquilino) di immobile che non è destinato ad abitazione principale: la quota a tuo carico è compresa tra il 10 e il 30% dell’importo totale dovuto
  • proprietario di immobile locato: la quota a tuo carico è compresa tra il 70 e il 90% dell’importo totale dovuto
  • proprietario di un immobile che hai concesso in comodato a parenti in linea retta
  • possessore di un immobile attraverso un contratto di locazione finanziaria (leasing)
  • proprietario di un’area edificabile (utilizzabile a scopo edificatorio con effettive possibilità di edificazione)

 

Base imponibile

La base imponibile TASI è determinata applicando alla rendita catastale i seguenti moltiplicatori:

Categoria catastale

Moltiplicatore

A (escluso A/10)

160

A/10

80

B

140

C/1

55

C/2, C/6, C/7

160

C/3, C/4, C/5

140

D (eccetto D/5)

60

D/5

80

 

Aliquote e imposta dovuta

L’aliquota base della TASI che devi applicare alla base imponibile è pari all’1 per mille. Tuttavia, per determinare l’imposta dovuta, devi:

  • considerare che il Comune può ridurre l’aliquota fino al suo azzeramento, e
  • verificare l’esistenza di eventuali detrazioni / riduzioni dell’imposta o dell’imponibile, previste a livello nazionale o dal Regolamento comunale come ad esempio:
    • immobili storico artistici: riduzione della base imponibile del 50%
    • immobili inagibili / inabitabili: riduzione della base imponibile del 50%
    • fabbricati in costruzione / ristrutturazione: la base imponibile è pari al valore dell’area edificabile
    • aree fabbricabili: la base imponibile è pari al valore commerciale al 1 gennaio dell’anno di imposizione
    • immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta: riduzione della base imponibile del 50% se
      • il comodatario destina l’immobile ad abitazione principale
      • il comodato sia registrato
      • il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato oppure il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

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