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NOVITA’ SULLA DETRAZIONE IVA ACQUISTI

Il termine temporale per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti (fatture e bolle doganali) è cambiato.

La novità normativa (cd. Manovra Correttiva), in vigore da aprile 2017, da un punto di vista operativo, avrà i suoi effetti maggiori con la liquidazione Iva di questi giorni.  

Dal 2017 il termine per poter detrarre l’Iva sugli acquisti è rappresentato dalla data di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al periodo in cui l’operazione è stata effettuata.

Pertanto, con riferimento alle fatture dei fornitori datate dicembre 2017, il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti può essere esercitato entro il 30/04/2018; oltre tale termine, con riferimento alle suddette fatture, l’Iva non potrà più essere detratta.

Rimane invece ancora valida la precedente norma per le fatture di acquisto emesse prima del 01/01/2017: in questo caso l’Iva può essere detratta entro la dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è nato.

Aspetti operativi

Ipotizziamo due casi concreti: 

Caso A – Fattura di acquisto con data dicembre 2017 ricevuta dal cliente a dicembre dello stesso anno:

  •  registrazione nel mese di dicembre 2017: detrazione Iva nella liquidazione di dicembre;
  •  registrazione nei mesi da gennaio ad aprile 2018: detrazione direttamente nel modello Iva 2018 per l’anno imposta 2017;
  •  registrazione da maggio 2018 (oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2018): nessuna detrazione Iva.

Caso B – Fattura di acquisto con data dicembre 2017 ricevuta dal cliente nel 2018:

  • registrazione nei mesi da gennaio ad aprile 2018: detrazione direttamente nel modello Iva 2018 per l’anno imposta 2017;
  • registrazione da maggio 2018 ad aprile 2019: è possibile redigere il modello Iva 2018 integrativo e detrarre l’imposta;
  • registrazione da maggio 2019 (oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2019): nessuna detrazione Iva.

Vorrei ricordarti che nel caso tu non riceva la fattura dal tuo fornitore, dovresti emettere autofattura, da presentare all’Agenzia delle Entrate e versare l’Iva entro il termine di 30 giorni successivi ai 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione.

 

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