News

LA DEDUCIBILITA’ DEI COMPENSI AMMINISTRATORI

Il compenso spettante agli amministratori di società deve essere deliberato dall’assemblea dei soci all’atto della nomina o successivamente, se non già stabilito dallo Statuto.

Può essere pattuito in forma fissa, variabile o mista.

Da un punto di vista contabile tali compensi vanno generalmente contabilizzati nella voce B.7 “costi per servizi.

Da un punto di vista tributario i compensi amministratori possono essere divisi in due categorie:

  1. amministratori senza partita iva;
  2. amministratori con partita iva.

1. Amministratori senza partita iva

Il compenso viene fiscalmente assimilato al lavoro dipendente.

Deve essere contabilizzato per competenza ed è deducibile secondo il principio di cassa allargata: si considera pagato nell’anno se percepito entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

Pertanto, per ottenere la deducibilità immediata dei compensi relativi all’anno 2017, è necessario che gli stessi siano pagati entro il 12/01/2018. Diversamente diventeranno deducibili nella dichiarazione dei redditi del 2019 relativa al 2018 (con un ritardo di un anno e un aggravio di imposte).

A tale riguardo si precisa che se il pagamento avviene con:

  • Bonifico: lo stesso deve essere eseguito entro il 12/01/2018;
  • Assegno: non è sufficiente datare l’assegno con data non posteriore al 12 gennaio, ma va anche incassato entro la medesima data.

2. Amministratori con partita iva.

Nel caso in cui l’amministratore svolga l’attività nell’ambito della professione, da un punto di vista fiscale, non è applicabile il principio di cassa allargato e, quindi, se il pagamento del compenso avviene nell’anno 2018, il relativo diritto alla deduzione matura in tale anno. 

Condividi:

Altri articoli