Dal 2017 è previsto l’invio dei dati delle liquidazioni periodiche Iva e dei dati delle fatture emesse/ricevute (spesometro).
La comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva non è stata modificata e continuerà ad avere cadenza trimestrale, invece, per la comunicazione dei dati fatture emesse e ricevute ci sono delle novità nella cadenza che potrà essere trimestrale o semestrale per scelta.
Calendario degli invii
Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva solo trimestrale:
- Quarto trimestre ’17 (comprende liquidazioni Iva di ottobre, novembre, dicembre o quarto trimestre): invio dati entro il 28/02/2018;
- Primo trimestre ’18 (comprende liquidazioni Iva di gennaio, febbraio, marzo o primo trimestre): invio dati entro il 31/05/2018;
- Secondo trimestre ’18 (comprende liquidazioni Iva di aprile, maggio, giugno o secondo trimestre): invio dati entro il 17/09/2018;
- Terzo trimestre ’18 (comprende liquidazioni Iva di luglio, agosto, settembre o terzo trimestre): invio dati entro il 30/11/2018;
- Quarto trimestre ’18 (comprende liquidazioni Iva di ottobre, novembre, dicembre o quarto trimestre): invio dati entro il 28/02/2019;
Comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute (spesometro) trimestrale o semestrale per scelta:
- Primo trimestre ’18 (comprende i datai di gennaio, febbraio, marzo): invio dati entro il 31/05/2018;
- Secondo trimestre ’18 (comprende i dati di aprile, maggio, giugno): invio dati entro il 01/10/2018;
- Terzo trimestre ’18 (comprende i dati di luglio, agosto, settembre): invio dati entro il 30/11/2018;
- Quarto trimestre ’18 (comprende i dati di ottobre, novembre, dicembre): invio dati entro il 28/02/2019;
- Secondo semestre ’17 (comprende i dati da luglio a dicembre): invio dati entro il 28/02/2018 (scadenza non modificata);
- Primo semestre ’18 per scelta (comprende i dati da gennaio a giugno): invio dati entro il 01/10/2018;
- Secondo semestre ’18 per scelta (comprende i dati da luglio a dicembre): invio dati entro il 28/02/2019;
Quanto sopra non incide sui termini di versamento delle liquidazioni Iva periodiche che rimangono fissati come segue:
- al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, per i contribuenti mensili;
- al giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, per i contribuenti trimestrali.