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La fruizione del credito formazione 4.0

L’art. 1, comma 214, della legge n. 160/2019 prevede che il credito d’imposta formazione 4.0 sia utilizzabile esclusivamente in compensazione “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili”. L’agevolazione è fruibile in unica soluzione.

La fruizione del credito formazione 4.0 resta subordinata all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 4 maggio 2018.

La Risoluzione 17 gennaio 2019, n. 6/E ha istituito il codice tributo da utilizzare “6897”, denominato “credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.

In sede di compilazione del modello “F24”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

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