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LA COMPENSAZIONE INTERNA DI RITENUTE VIETATA DAL 2015

Una delle disposizioni introdotte dal Decreto “Semplificazioni” al fine di “favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d’imposta” riguarda il “recupero” delle ritenute versate in eccesso rispetto al dovuto.

In particolare è disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, quanto versato in eccesso a titolo di ritenute (di qualsiasi natura) può essere scomputato dai successivi versamenti esclusivamente tramite compensazione nel mod. F24. Non è quindi più possibile lo “scomputo diretto”.

Con una recente Risoluzione sono stati istituiti gli appositi codici tributo per evidenziare nel mod. F24 l’importo a credito, derivante dal maggior versamento, da utilizzare in compensazione.

Utilizzo dell’eccedenza di versamento di ritenute

A fronte di un erroneo versamento in eccesso di ritenute:

  • fino al 31 dicembre 2014 il sostituto d’imposta aveva la possibilità di scomputare nell’anno le maggiori ritenute versate dai successivi versamenti di ritenute:
  • senza “transitare” per il modello F24, che doveva essere utilizzato soltanto per il versamento di quanto dovuto, al netto dello scomputo operato;
  • evidenziando lo scomputo operato in sede di dichiarazione (quadri ST ed SX del mod. 770);
    • dall’ 1 gennaio 2015 il sostituto d’imposta deve obbligatoriamente evidenziare nel modello F24 la compensazione tra il maggior importo versato (credito) e l’importo dovuto, anche se debito e credito riguardano la medesima tipologia di ritenuta.

A seguito di tale nuova modalità obbligatoria è stato quindi abrogato il comma 1 dell’art. 1, DPR n. 445/97 in base al quale il sostituto d’imposta poteva scomputare “direttamente” dai versamenti successivi di ritenute l’eccedenza di ritenute sorta precedentemente, evidenziando l’utilizzo del credito nel modello 770.

 N.B. La nuova modalità di compensazione tramite il modello F24 costituisce solo una diversa modalità espositiva di dette compensazioni rispetto a quanto previsto fino al 2014. Ciò comporta che restano inalterate le regole e le limitazioni alle quali sono soggette le compensazioni delle ritenute “in corso d’anno”. In particolare si evidenzia che, come in passato, tali compensazioni continuano a poter essere effettuate nel limite del monte ritenute del mese. Non è quindi possibile compensare somme di natura diversa, quali, contributi, Iva, Irpef, Ires, ecc. Tale possibilità rimane confermata con riferimento alle eccedenze risultanti dal modello 770 (codici tributo 6781, 6782 e 6783).

Come previsto dall’ultimo periodo del citato art. 15 e precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 31/E:

  • tali compensazioni non concorrono alla determinazione del limite massimo compensabile annuo, pari ad € 700.000;
  • in caso di crediti compensati per importi superiori a € 15.000 annui, l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, trovando applicazione per le sole compensazioni orizzontali, non riguarda la compensazione tra crediti e debiti entrambi relativi a ritenute.

Decorrenza delle nuove disposizioni

 Come sopra accennato l’art. 15 in esame prevede espressamente che le nuove modalità di utilizzo delle eccedenze di versamento di ritenute trovano applicazione a decorrere dall’ 1 gennaio 2015. In merito, nella citata Circolare n. 31/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: “le predette modalità di scomputo devono essere adottate per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dall’ 1 gennaio 2015, indipendentemente dall’anno di formazione delle eccedenze, sempreché la compensazione non sia riferita all’anno 2014”.

La stessa Agenzia fa riferimento, ad esempio, alle ritenute compensate a febbraio 2015, relative a retribuzioni 2014 erogate entro il 12 gennaio 2015.

Ciò è ribadito nella Risoluzione 10 febbraio 2015, n. 13/E nella quale è precisato che le compensazioni “riferite ad operazioni di competenza dell’anno d’imposta 2014 … continuano ad essere effettuate con le previgenti modalità”.

I nuovi codici tributo

 Con la citata Risoluzione n. 13/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito gli specifici codici tributo da utilizzare per l’esposizione nel modello F24 degli importi a credito compensabili, derivanti dal versamento in eccesso di ritenute.

 

Codice Descrizione Sezione mod.F24
1627 Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati – ex art. 15, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 175/2014 Erario
1628

Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e

redditi diversi – ex art. 15, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 175/2014

Erario
1629 Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi – ex art. 15, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 175/2014 Erario
1669 Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta – ex art. 15, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 175/2014 Regioni
1671 Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta – ex art. 15, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 175/2014 Imu e altri tributi locali

N.B. Come “Anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento in eccesso.

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