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FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Con riferimento al nuovo obbligo di emissione in formato elettronico delle fatture verso la Pubblica Amministrazione decorso dal 31 marzo 2015, con la presente desideriamo riepilogare brevemente le modalità operative collegate a tale adempimento.

Il D.L. 66 del 24 aprile 2014, all’art.25, ha introdotto l’obbligo, a partire dal 31 marzo 2015, di emissione della fattura elettronica verso tutte le Pubbliche Amministrazioni.

I fornitori dovranno emettere la fattura in formato XML, firmarla digitalmente ed inviarla al SdI, ossia il Sistema di Interscambio, che si occupa di ricevere la FatturaPA, controllare la stessa e consegnarla all’ente destinatario per poi emettere un report sull’esito della consegna; infine, la fattura dovrà essere conservata con le disposizioni previste per le fatture elettroniche.

Il Fornitore può, inoltre, controllare lo stato di avanzamento della fattura abilitandosi gratuitamente sulla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti così da monitorare l’invio, la ricezione, gli esiti, la contabilizzazione e il pagamento da parte dell’ente.

Nel “corpo” della fattura devono essere indicati obbligatoriamente, oltre ai dati previsti dall’art.21 DPR 633/1972 e nel caso siano stati attribuiti dall’ente alla fornitura in questione:

  • il Codice univoco Ufficio che, in caso di mancata comunicazione da parte dell’Amministrazione Pubblica, è recuperabile sul sito www.indicepa.gov.it, nella sezione ricerca avanzata selezionando l’ente di riferimento;
  • il Codice Identificativo Gara (CIG, di cui all’art.25 c.2 D.L. 66/2014, tranne nei casi di esclusione ivi richiamati);
  • il Codice Univoco di Progetto (CUP, per le fatture di opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria o interventi finanziati da contributi comunitari).

La mancata indicazione del primo codice comporterà lo scarto della fattura, mentre, nel caso in cui fossero omessi il secondo e il terzo codice, se ne è prevista l’indicazione, la P.A. sarà impossibilitata a procedere con il pagamento del corrispettivo (c.3, art.25 D.L. 66/2014).

Per le operazioni rese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, opererà, inoltre, anche lo Split Payment (salvo i casi in cui tale meccanismo non operi: prestazioni di reverse charge per cui l’ente è debitore d’imposta e prestazioni rese da professionisti), ma appunto in “formato elettronico”.

Dal punto di vista contabile, infine, è necessario attribuire una numerazione separata delle fatture elettroniche rispetto a quella attribuita alle fatture “cartacee” e contabilizzarle separatamente utilizzando due registri Iva differenti; ciò in considerazione del fatto che le fatture elettroniche soggiacciono all’obbligo della conservazione sostitutiva.

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