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Credito d’imposta sanificazione al 100%: pronto il codice tributo

Con Provvedimento 10 novembre 2021, n. 309145 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che i soggetti che hanno presentato istanza per accedere al credito d’imposta sanificazione per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 potranno usufruire del 100% della cifra richiesta.

Si ricorda che l’art. 32 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) riconosce un credito d’imposta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

I soggetti aventi i requisiti richiesti per accedere al credito d’imposta erano tenuti a presentare istanza all’Agenzia Entrate, entro il 4 novembre 2021.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, e non può eccedere il limite di 60.000 euro.

Si ricorda che possono usufruire dell’incentivo in esame:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purchè in possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast.

Sono ammesse le spese sostenute per:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con la Risoluzione 11 novembre 2021, n. 64/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6951”, per l’utilizzo in compensazione del citato credito d’imposta.

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