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Approvazione bilanci e continuità aziendale

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L’emergenza Coronavirus ha costretto il Governo a prendere una serie di provvedimenti che hanno obbligato numerose aziende a sospendere, sia pure temporaneamente, l’esercizio dell’attività o a ridurre i livelli di produzione, generando tra gli imprenditori una certa sfiducia soprattutto sulle difficoltà che dovranno affrontare alla riapertura o alla ripresa a pieno dei livelli produttivi.

La sospensione delle attività ha complicato sicuramente l’attività degli uffici amministrativi delle aziende generando ulteriori ritardi nelle operazioni di assestamento dei bilanci ma non è l’unico problema.

In questo scenario di crisi e di incertezza, questione particolarmente importante che amministratori e revisori dovranno affrontare già in sede di chiusura del bilancio 2019 è quello di valutare se detta crisi possa far emergere dubbi sulla continuità aziendale; cioè la capacità dell’azienda di continuare a operare in un orizzonte temporale (dodici mesi) come entità in funzionamento destinata alla produzione di reddito.

La valutazione deve essere ovviamente ti tipo prospettico al fine di valutare la capacità dell’impresa di realizzare le proprie attività e fare fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento della propria attività.

La valutazione di cui sopra richiede probabilmente tempo anche per rivedere piani già in corso di esecuzione e che non potevano certo tener conto di un evento così straordinario.

A dare un piccolo contributo è certamente la misura adottata dal Governo che prevede la possibilità, per tutte le società, di rinviare l’approvazione del bilancio entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (28 giugno 2020) anche in assenza di una specifica previsione statutaria in tal senso e senza l’obbligo di motivare il ricorrere delle particolari esigenze collegate a struttura e oggetto sociale.

A tale riguardo si ricorda che gli organi amministrativi dovranno provvedere con apposita delibera al rinvio dei termini di approvazione.

La proroga dell’assemblea a giugno resta pur sempre una facoltà e non un obbligo e quindi le società, pur avendo previsto la proroga, potranno comunque convocare l’assemblea in una data antecedente rispetto a quella del 28 giugno.

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