Ti ricordo che entro il 16 giugno e 16 dicembre devi pagare, con il modello F24 o bollettino di conto corrente postale, la TASI (TAssa per Servizi Indivisibili).
Chi non la deve pagare?
Sei esonerato dal versamento se sei:
- proprietario di abitazione principale e relative pertinenze
- inquilino di abitazione principale e relative pertinenze
- detentore di un immobile per un periodo inferiore a 6 mesi nel corso dell’anno (in tal caso paga il possessore/detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- socio assegnatario di alloggio, adibito ad abitazione principale, appartenente a cooperative edilizie a proprietà indivisa
- detentore di alloggio sociale
- assegnatario di casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- proprietario o possessore di un immobile non locato e sei un dipendente delle Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, prefetto
- possessore di un terreno agricolo
- coltivatore diretto / IAP e proprietario di un’area fabbricabile
- possessore di fabbricati destinati ad usi culturali o al culto
Chi la deve pagare?
Sei soggetto al versamento se sei:
- proprietario o detentore di abitazione principale “di lusso” (categorie catastali A/1, A/8, A/9)
- proprietario di immobile che non è destinato ad abitazione principale
- detentore (es. inquilino) di immobile che non è destinato ad abitazione principale: la quota a tuo carico è compresa tra il 10 e il 30% dell’importo totale dovuto
- proprietario di immobile locato: la quota a tuo carico è compresa tra il 70 e il 90% dell’importo totale dovuto
- proprietario di un immobile che hai concesso in comodato a parenti in linea retta
- possessore di un immobile attraverso un contratto di locazione finanziaria (leasing)
- proprietario di un’area edificabile (utilizzabile a scopo edificatorio con effettive possibilità di edificazione)
Base imponibile
La base imponibile TASI è determinata applicando alla rendita catastale i seguenti moltiplicatori:
Categoria catastale |
Moltiplicatore |
A (escluso A/10) |
160 |
A/10 |
80 |
B |
140 |
C/1 |
55 |
C/2, C/6, C/7 |
160 |
C/3, C/4, C/5 |
140 |
D (eccetto D/5) |
60 |
D/5 |
80 |
Aliquote e imposta dovuta
L’aliquota base della TASI che devi applicare alla base imponibile è pari all’1 per mille. Tuttavia, per determinare l’imposta dovuta, devi:
- considerare che il Comune può ridurre l’aliquota fino al suo azzeramento, e
- verificare l’esistenza di eventuali detrazioni / riduzioni dell’imposta o dell’imponibile, previste a livello nazionale o dal Regolamento comunale come ad esempio:
- immobili storico artistici: riduzione della base imponibile del 50%
- immobili inagibili / inabitabili: riduzione della base imponibile del 50%
- fabbricati in costruzione / ristrutturazione: la base imponibile è pari al valore dell’area edificabile
- aree fabbricabili: la base imponibile è pari al valore commerciale al 1 gennaio dell’anno di imposizione
- immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta: riduzione della base imponibile del 50% se
- il comodatario destina l’immobile ad abitazione principale
- il comodato sia registrato
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato oppure il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.