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Per rottamare le cartelle devo andare dal meccanico? – parte prima

Rottamazionecartelle

Il Collegato alla Finanziaria 2017 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le cartelle esattoriali (tecnicamente le somme iscritte a ruolo).

Tale agevolazione, nella sostanza, consente al soggetto interessato l’estinzione del debito, evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora in esse incluse.

L’argomento è piuttosto articolato e lo tratterò in tre puntate anche con riferimento alle modifiche apportate al Decreto Legislativo di cui sopra in sede di conversione.

Oggi la prima puntata in cui fornirò alcune informazioni di carattere generale e sulla tipologia di somme oggetto di definizione.

Informazioni di carattere generale

L’agevolazione in esame rappresenta un’opportunità per chiudere i rapporti di debito con l’Agente della Riscossione (a tutti noto solitamente come “Equitalia” e così lo chiameremo d’ora in poi); ovviamente nel caso in cui ve ne fossero.

E’ importante, però, sapere che il pagamento del debito residuo (cioè l’importo da versare al netto delle somme “rottamate”) deve avvenire in una unica soluzione o in massimo 5 rate; pertanto, in presenza di somme a debito consistenti, è necessario valutare con la massima attenzione la disponibilità futura di risorse finanziarie necessarie a far fronte all’accordo di pagamento preso con Equitalia.

Quanto appena detto vale soprattutto quando il soggetto che sta valutando l’adesione all’agevolazione in questione ha già in corso con Equitalia un piano di rateazione delle somme a debito; infatti, in caso di mancato pagamento dell’unica rata o di 1 delle 5 rate previste per la rottamazione, il contribuente deve versare l’intera somma senza possibilità di riattivare la dilazione precedentemente in essere né di ottenerne una nuova.

Equitalia fornisce al debitore i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili presso i propri sportelli o nell’area riservata del proprio sito internet.

Somme oggetto della definizione

Il raggio d’azione

Possono essere oggetto di rottamazione le somme iscritte nei ruoli affidati ad Equitalia dagli enti creditori (agenzia Entrate, Inps, ecc.) dal 2000 al 2016.

Segnalo che la data di affidamento del ruolo non è quella di notifica della cartella al contribuente. Quindi la rottamazione può essere richiesta anche per ruoli notificati successivamente al 31 dicembre 2016 a condizione che siano stati affidati ad Equitalia entro tale data.

Entro il  28 febbraio 2017, con posta ordinaria, Equitalia avviserà il debitore di carichi affidati nel 2016 per i quali al 31 dicembre 2016 non gli risulta ancora notificata alcuna cartella.

Le somme agevolabili

La definizione interessa somme riferite a:

  • imposte (irpef, ires, irap, eva, ecc.);
  • contributi previdenziali;
  • contributi inail;
  • ruoli in contenzioso;
  • entrate locali (Imu e Tasi) per le quali l’Ente impositore si sia avvalso di Equitalia per la riscossione;
  • entrate regionali e degli enti locali non riscosse con provvedimenti di ingiunzione notificati dagli enti / concessionari;

Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la rottamazione opera limitatamente agli interessi.

Gli atti a cui sono collegate le suddette somme agevolabili sono:

  • cartelle di pagamento;
  • avvisi di accertamento esecutivo;
  • avvisi di addebito dell’Inps.

L’adesione parziale

Evidenzio, infine, che l’adesione può essere anche parziale e quindi riguardare la singola cartella e, a mio avviso, anche solo una parte dell’eventuale cartella.

Alla prossima puntata…

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