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Fatturazione elettronica nei subappalti con Enti Pubblici

subappalto Pa

Dal 1° luglio 2018 chi svolge prestazioni come subappaltatore e subcontraente nell’ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica ha l’obbligo di emettere la fattura elettronica.

La fattura elettronica è un documento informatico in formato Xml che viene trasmesso per via telematica ad un Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, che:

  • riceve le fatture in formato xml;
  • effettua i controlli di tali fatture;
  • inoltra le fatture ai soggetti destinatari.

Le imprese interessate al nuovo obbligo sono quelle di cui all’articolo 3 della legge 136/2010, destinatarie della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari che,

  1. partecipano a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto stipulato con un’amministrazione pubblica (Pa), anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti e dei subcontratti (primo passaggio);
  2. hanno rapporti diretti con il soggetto titolare del contratto con la Pa (secondo passaggio). Sono esclusi i passaggi successivi al secondo.

Facciamo un esempio

Impresa A stipula un contratto di appalto con una Pubblica Amministrazione (primo passaggio) 

Impresa A stipula contratto di subappalto con impresa B per realizzare i lavori (secondo passaggio)

Impresa B commissiona a impresa C alcuni servizi per la realizzazione dei lavori (terzo passaggio).

Tipi di fattura da emettere:

  • Tra A e la Pa le prestazioni verranno documentate con fattura elettronica (rapporto diretto)
  • Tra B e A le prestazioni verranno documentate con fattura elettronica (rapporto diretto)
  • Tra C e B le prestazioni potranno essere documentate con fattura tradizionale (rapporto indiretto).

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