Dal 1° luglio 2018 chi svolge prestazioni come subappaltatore e subcontraente nell’ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica ha l’obbligo di emettere la fattura elettronica.
La fattura elettronica è un documento informatico in formato Xml che viene trasmesso per via telematica ad un Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, che:
- riceve le fatture in formato xml;
- effettua i controlli di tali fatture;
- inoltra le fatture ai soggetti destinatari.
Le imprese interessate al nuovo obbligo sono quelle di cui all’articolo 3 della legge 136/2010, destinatarie della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari che,
- partecipano a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto stipulato con un’amministrazione pubblica (Pa), anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti e dei subcontratti (primo passaggio);
- hanno rapporti diretti con il soggetto titolare del contratto con la Pa (secondo passaggio). Sono esclusi i passaggi successivi al secondo.
Facciamo un esempio
Impresa A stipula un contratto di appalto con una Pubblica Amministrazione (primo passaggio)
Impresa A stipula contratto di subappalto con impresa B per realizzare i lavori (secondo passaggio)
Impresa B commissiona a impresa C alcuni servizi per la realizzazione dei lavori (terzo passaggio).
Tipi di fattura da emettere:
- Tra A e la Pa le prestazioni verranno documentate con fattura elettronica (rapporto diretto)
- Tra B e A le prestazioni verranno documentate con fattura elettronica (rapporto diretto)
- Tra C e B le prestazioni potranno essere documentate con fattura tradizionale (rapporto indiretto).