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COMPENSI AMMINISTRATORI

L’articolo 95, c. 5 del Tuir, prevede che il compenso spettante agli amministratori di società (normalmente è un problema che si pone per gli amministratori di s.r.l. e di s.p.a.) è deducibile nell’esercizio in cui è corrisposto.

Il compenso degli amministratori di società deve, quindi, essere contabilizzato per competenza ma è fiscalmente deducibile secondo il principio di cassa allargata: il compenso si considera pagato nell’anno se percepito entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

Per ottenere la deducibilità immediata dei compensi relativi all’anno 2014 è necessario che gli stessi siano pagati entro il 12/01/2015. Diversamente diventeranno deducibili nella dichiarazione dei redditi del 2016 relativa al 2015 (con un ritardo di un anno e un aggravio di imposte notevole).

A tale riguardo si precisa che se il pagamento avviene con:

  • Bonifico: lo stesso deve essere eseguito entro il 12/01/2015;
  • Assegno: non è sufficiente datare l’assegno con data non posteriore al 12 gennaio, ma va anche incassato entro la medesima data.

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