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Asseverazione congruità delle spese “bonus edilizi”

L’Agenzia delle Entrate, con le Faq pubblicate sul proprio sito, ha fornito chiarimenti sul D.L. n. 157/2021 (decreto “Anti-frodi”) che, come noto, ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione relative ai bonus edilizi.

In una delle risposta l’Agenzia chiarisce che, in attesa dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.

Inoltre, precisa ancora l’Agenzia, ai sensi dell’art. 119, comma 13-bis, del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), “nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.

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