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Split payment e fatture emesse agli Enti pubblici

L’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014, Finanziaria 2015, introducendo il nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72, prevede un innovativo metodo di versamento dell’IVA, c.d. “split payment”, per le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”.

In particolare, con l’intento di contrastare l’evasione dell’IVA in sede di riscossione, è previsto che gli Enti pubblici saranno tenuti “in ogni caso” a versare l’IVA agli stessi addebitata direttamente all’Erario e non al fornitore (cedente/prestatore), entro termini e con modalità che saranno stabiliti da un apposito Decreto.

Come evidenziato nella Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2015 il nuovo art. 17-ter “attua una peculiare tipologia di «split payment» in base al quale … [viene] accreditato al fornitore … il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell’IVA indicata in fattura. Tale imposta … [viene] sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall’Erario.”

Posto che l’art. 17-ter in esame non trova applicazione per le operazioni in cui l’Ente pubblico assume la qualifica di debitore d’imposta, lo “split payment” non può essere quindi applicato per gli acquisti di beni / prestazioni di servizi soggetti al reverse charge.

N.B. È esclusa altresì l’applicazione dello “split payment” da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul reddito”.

Soggetti interessati allo Split Payment

L’applicazione del nuovo metodo in esame interessa le fatture emesse nei confronti dei seguenti soggetti (a condizione che non siano già debitori d’imposta ai sensi della disciplina IVA):

  • Stato;
  • Organi dello stato anche se aventi personalità giuridica;
  • Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi;
  • CCIAA;
  • Istituti universitari;
  • ASL ed enti ospedalieri;
  • Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficienza e di previdenza.

La platea dei soggetti coinvolti dal nuovo metodo coincide, di fatto, con l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali opera l’esigibilità “differita” dell’imposta ai sensi dell’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Va evidenziato innanzitutto che il nuovo metodo, sopra esaminato, non è previsto dalla normativa comunitaria contenuta nella Direttiva n. 2006/112/CE, per cui l’applicazione dello stesso è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione in deroga da parte dell’UE, così come previsto dall’art. 395 della citata Direttiva.

Rispetto al testo contenuto nel ddl originario della Finanziaria 2015, in sede di approvazione, il Legislatore ha deciso di “anticipare” l’applicazione delle nuove disposizioni “nelle more” dell’autorizzazione UE.

L’art. 1, comma 632, Finanziaria 2015 dispone infatti che il metodo in esame trova “comunque applicazione per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015”. Il MEF, tuttavia, con Comunicato stampa del 9/1/15 precisa che lo “split payment” è applicabile alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data. Ne deriva che le fatture emesse fino al 31/12/2014 non saranno interessate dallo stesso.

Tale disposizione va coordinata con il citato art. 6, comma 5, ai sensi del quale per le cessioni/prestazioni effettuate a favore degli Enti pubblici (ivi elencati) l’IVA è “esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi” (salva la facoltà del cedente/prestatore di applicare l’esigibilità “immediata” dell’imposta al momento di effettuazione dell’operazione).

Per tali operazioni quindi:

  • l’imposta diventa esigibile (a debito) al pagamento della fattura da parte dell’Ente pubblico;
  • in tale momento l’Ente pubblico non provvede al pagamento dell’IVA al cedente/prestatore, ma la “splitta” in favore dell’Erario.

N.B. Per effetto della rilevanza del pagamento della fattura da parte dell’Ente pubblico non dovrebbe essere più riconosciuta la citata possibilità da parte del fornitore di applicare le disposizioni ordinarie, ossia l’esigibilità “immediata”.

Il riferimento all’esigibilità dell’IVA fa si che il nuovo metodo sarà applicato anche alle fatture emesse entro il 31.12.2014 con “IVA ad esigibilità differita”, pagate dall’Ente pubblico dall’1.1.2015. Anche per tali fatture l’IVA non sarà corrisposta al fornitore bensì versata direttamente a favore dell’Erario da parte dell’Ente pubblico.

Fatture con “IVA ad esigibilità differita” emesse fino al 31.12.2014

– pagamento effettuato entro il 31.12.2014

– pagamento effettuato dall’1.1.2015

 

IVA a debito in capo dal fornitore (concorre al saldo della liquidazione periodica)

IVA non corrisposta al fornitore ma versata all’Erario dall’Ente pubblico

 

 

Fatture con “IVA ad esigibilità differita” emesse dall’1.1.2015
IVA non corrisposta al fornitore ma versata all’Erario dall’Ente pubblico

 

Aspetti operativi

Gli adempimenti connessi all’applicazione delle nuove disposizioni sopra esaminate possono essere così sintetizzati:

  • il fornitore emette la fattura (come di consueto) nei confronti dell’Ente pubblico addebitando l’IVA a titolo di rivalsa ex art. 18, DPR n. 633/72;
  • il cliente (Ente pubblico) effettua 2 distinti pagamenti (o meglio “splitta” il pagamento in 2), ossia:
  1. versa al fornitore il corrispettivo della cessione di beni / prestazione di servizi (senza IVA);
  2. versa all’Erario l’IVA.

L’IVA all’atto del pagamento della fattura non concorre alla determinazione del saldo della liquidazione periodica in capo al cedente / prestatore, in quanto il relativo versamento è effettuato direttamente all’Erario da parte dell’Ente pubblico.

Fornitore beni/servizi

Emette fattura all’Ente pubblico con addebito dell’IVA.

In fattura va annotato che l’IVA è versata dall’Ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Ente pubblico

 

Versa:

–          al fornitore il corrispettivo indicato in fattura al netto dell’IVA;

–          all’Erario l’IVA.

 

Esempio: La Alfa srl (soggetto mensile) ha emesso in data 12.1.2015 una fattura al Comune di Verona (imponibile € 30.000) con “IVA ad esigibilità differita”. In fattura va evidenziato che l’IVA addebitata riduce il credito (debito per il Comune) da pagare.

ALFA SRL

Fattura n. 5 del 12.1.2015

….

Imponibile

IVA 22%

Totale fattura

IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72

Netto da pagare

€ 30.000,00

€ 6.600,00

€ 36.600,00

– € 6.600,00

€ 30.000,00

 

Si ipotizzi che il Comune paghi la fattura in data 12.3.2015. In tale occasione verserà alla Alfa srl soltanto l’ammontare dell’imponibile (€ 30.000) e tratterrà l’IVA (€ 6.600) che provvederà direttamente a versare all’Erario.

Dalla liquidazione periodica IVA del mese di marzo dovrà essere “stornata” l’IVA a debito non incassata il cui versamento all’Erario è a carico del Comune.

N.B. Per le fatture emesse fino al 31.12.2014 e pagate dall’Ente pubblico nel 2015 è necessario stornare il credito nei confronti dell’Ente pubblico per la quota riferita all’IVA, in quanto è quest’ultimo che provvederà al versamento all’Erario.

Si ritiene necessario che l’Agenzia delle Entrate fornisca a breve gli opportuni chiarimenti sull’applicazione dell’innovativo metodo di versamento dell’IVA, specificando, in particolare:

  • se l’operatività dello split payment richiedere una modifica del tracciato della fattura elettronica, il cui utilizzo generalizzato nei confronti della P.A. è previsto per il 31.3.2015;
  • il trattamento delle eventuali note di credito emesse dal fornitore successivamente al pagamento da parte dell’Ente pubblico della fattura di riferimento.

Sanzioni in capo all’ente pubblico

A seguito dello splittamento dell’obbligo di versamento dell’IVA in capo all’Ente pubblico il comma 633, Finanziaria 2015, prevede in caso di omesso / ritardato versamento dell’imposta l’applicazione della sanzione del 30% ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97.

Rimborso del credito Iva

Come sopra accennato l’applicazione del nuovo metodo “comprimendo”, in capo al cedente/prestatore, l’IVA a debito in sede di liquidazione periodica determina di conseguenza un aumento dei saldi creditori nei confronti dell’Erario.

Per compensare tale situazione il Legislatore, a seguito della modifica dell’art. 30, comma 2, lett. a), DPR n. 633/72, ha previsto l’inclusione delle operazioni in esame tra quelle che consentono il rimborso del credito IVA (annuale / trimestrale) in base al requisito dell’aliquota media.

N.B. Ai cedenti / prestatori cui si applica lo split payment è altresì riconosciuto il rimborso del credito IVA “in via prioritaria”, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni. A tal fine il MEF dovrà modificare l’apposito DM previsto in tema di rimborso del credito IVA dall’art. 38-bis, comma 10, DPR n. 633/72.

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