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Reverse charge per il settore edile: chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E del 27/03/2015, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al meccanismo del reverse charge per una serie di nuove tipologie di operazioni: servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento di edifici, cessioni di beni alla grande distribuzione, bancali in legno usati.

Nel mondo dell’edilizia eravamo abituati già da tempo ad applicare le regole del reverse charge nelle ipotesi di subappalto (art. 17, comma 6, Dpr 633/72, lettera a)). Ora, la legge di stabilità, sottrae alcune casistiche di inversione contabile alla presenza del subappalto, rendendo il reverse applicabile a 360 gradi (subappalti, appalti e contratti d’opera).

Fuori dalle nuove ipotesi di applicazione del reverse charge (esaminate nella presente circolare) si continua ad applicare il reverse charge ai vecchi casi di subappalto (o sub contratto d’opera) laddove la prestazione sia riconducibile al settore costruzioni da individuare secondo le attività descritte nel settore F dei codici Ateco (in particolare, costruzioni di edifici, ingegneria civile e altri lavori di costruzioni specializzati non riconducibili ad edifici e comunque all’elencazione della lettera a-ter) dell’art. 17, comma 6, Dpr 633/72).

Il nuovo articolo 17, comma 6 del Dpr 633/72 (per quanto attiene agli argomenti di cui alla presente circolare) risulta essere così formulato:

… omissis…

  1. Le disposizione di cui al quinto comma si applicano anche:
  2. a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8 -bis ) e 8 -ter ) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;

… omissis…

Nella circolare 14/E/2015 l’Amministrazione finanziaria ha chiarito quali sono le nuove prestazioni da assoggettare a reverse charge: “in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, si ritiene che debba farsi riferimento unicamente ai codici di attività della tabella Ateco 2007”, indipendentemente dalla circostanza:

  • che i soggetti passivi che rendono i servizi siano prestatori che operano nel settore edile (quindi con attività compresa nei codici della sezione F). Di conseguenza è necessario avere riguardo esclusivamente alla tipologia di prestazione e non anche all’attività esercitata dal prestatore;
  • che le prestazioni siano rese da un sub-appaltatore (nei confronti di imprese di costruzione o ristrutturazione ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro sub-appaltatore) o nei confronti di un contraente generale affidatario della totalità dei lavori;
  • dal rapporto contrattuale tra le parti e dalla tipologia di attività esercitata: riguarda infatti “tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B (soggetti passivi Iva), anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti generali”.

Per quanto appena detto, i settori interessati dalle modifiche possono essere desunti avendo riguardo alla classificazione Ateco, con esclusivo riferimento alle attività che sono relative ad edifici, come segue:

Pulizia 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escludendo le attività di pulizia di impianti e macchinari industriali, tali operazioni non rientrano nel concetto di edifici)
Demolizione 43.11.00 Demolizione (con esclusione della demolizione di altre strutture)

Impianti

 

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici)
Completamento 43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (la posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del reverse charge)
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

 

In particolar modo, dalla categoria 43 sono escluse le seguenti attività:

  • 12: preparazione del cantiere (in quanto più che altro riferibili alla fase propedeutica alla costruzione e non a quella di completamento);
  • 13: trivellazione e perforazione (in quanto non strettamente riferite ad edifici);
  • 91: realizzazione di coperture (in quanto non ricomprese nelle attività di completamento e forse più propriamente riconducibili all’attività di costruzione vera e propria);
  • 99: noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.

Servizi di pulizia di edifici

Il reverse charge interessa i servizi di pulizia di uffici, negozi, depositi, supermercati, ecc. Il predetto meccanismo non trova applicazione se:

  • il servizio di pulizia è riferito a beni mobili;
  • il cliente non è soggetto passivo IVA (ad esempio, soggetto privato, condominio, ecc.).

Ai servizi in esame il reverse charge è applicabile alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2015, senza necessità di una specifica autorizzazione da parte dell’UE.

Impresa di pulizie Pippo srl

Spett.le

Mario Rossi srl

Fattura n. 10 del 31/01/2015

 

Servizio di pulizia Vs uffici – mese di gennaio

Importo                                                                € 600,00

 

Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), Dpr 633/72 con applicazione dell’Iva a carico del destinatario della fattura.

 

Servizi di demolizione, installazione impianti, completamento di edifici

Per tali prestazioni di servizi, il sistema dell’inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

Per tali nuove ipotesi quindi il reverse charge si applica a prescindere dal rapporto contrattuale (appalto, subappalto) rilevando, oltre alla sussistenza della soggettività passiva IVA in capo al committente, la riconducibilità di tali prestazioni a un bene qualificato come edificio.

Esempio

La società Alfa srl appalta la realizzazione dell’impianto elettrico di un nuovo edificio alla Beta srl e quest’ultima subappalta parte dei lavori alla Gamma srl.

In base alle nuove disposizioni il reverse charge è applicabile sia dalla Gamma srl (subappaltatore) nei confronti della Beta srl che dalla Beta srl (appaltatore) nei confronti della Alfa srl (committente).

Ai servizi in esame il reverse charge è applicabile alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2015, senza necessità di una specifica autorizzazione da parte dell’UE.

Impresa idraulica Pippo srl

Spett.le

Mario Rossi srl

Fattura n. 10 del 31/01/2015

 

Acconto realizzazione impianto idraulico nuovo edificio

Importo                                                          € 10.000,00

 

Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter) Dpr 633/72 con applicazione dell’Iva a carico del destinatario della fattura.

 

Manutenzioni e riparazioni

Dall’interpretazione “semplificatoria” dell’Agenzia delle Entrate appare quindi risolta la questione delle manutenzioni e riparazioni, alle quali si applica il meccanismo del reverse charge.

Fornitura di beni con posa in opera

E’ esclusa dal reverse charge la fornitura con posa in opera in quanto, ai fini Iva, si tratta di una cessione di beni e non di una prestazione di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene. E’ ancora tuttavia molto acceso il dibattito tra i commentatori della norma con riferimento alla definizione di fornitura con posa in opera, appalto, cessione di beni.

Concetto di edifici

Con il termine “edificio” si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più lineari accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome. In sostanza, il Legislatore ha inteso limitare la norma ai fabbricati e non alla più ampia categoria dei beni immobili.

La norma si riferisce:

  • sia ai fabbricati ad uso abitativo, sia a quelli strumentali;
  • agli edifici di nuova costruzione;
  • alle parti degli edifici stessi, come ad esempio il singolo locale di un edificio;
  • agli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3;
  • alle unità in corso di definizione rientranti nella categoria catastale F4.

Beni esclusi:

  • terreni e parti del suolo;
  • parcheggi;
  • piscine e giardini, ecc. salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti ecc.).

Beni mobili

Il reverse charge non si applica ai servizi di pulizia, installazione di impianti e demolizione relative ai beni mobili. Sono ad esempio escluse le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali.

Contratto unico con pluralità di prestazioni

Qualora un unico contratto comprenda una pluralità di prestazioni di sevizi, soltanto in parte soggette al reverse charge ai sensi della lettera a-ter (di cui ai codici attività indicati sopra), è necessario scomporre le operazioni in quanto le prime saranno soggette ad inversione contabile mentre le altre prestazioni generiche, saranno soggette ad Iva ordinaria.

In una logica di semplificazione, tuttavia, la circolare 14/E del 27 marzo 2015 prevede che nell’ipotesi di un contratto unico di appalto, comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter), avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art.3, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6/6/2001 n.380, non è necessario scomporre le prestazioni. In tal caso per l’intera prestazione si applicheranno le regole ordinarie (a seconda dei casi si applicherà quindi l’Iva ovvero il reverse charge ex art. 17, comma 6, lett.a), Dpr 633/72.

Soggetti esclusi dal reverse charge

Il reverse charge non trova applicazione per le prestazioni di sevizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiano di particolari regimi fiscali, così ad esempio.

  • produttori agricoli esonerati ex.art.34, comma 6, Dpr 633/72;
  • esercenti attività di intrattenimento ai quali si applicano le disposizioni art.74, comma 6, Dpr 633/72;
  • soggetti che hanno optato per il regime forfetario ex Legge n.398/91 (es. enti non commerciali);
  • soggetti che effettuano spettacoli viaggianti.

Casi particolari

 

Regime forfetario

e

Regime dei minimi

Non possono applicare il reverse charge alle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate.

Qualora, viceversa, acquistino beni/servizi assoggettati a reverse charge non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Iva per cassa

Qualora i soggetti che abbiano optato per l’Iva per cassa, dal 1° gennaio 2015, pongano in essere operazioni che, per effetto delle nuove disposizioni rientrano nel meccanismo del reverse charge ai sensi della lettera a-ter), relativamente a tali operazioni non potranno più applicare il “regime di cash accounting”.

Per le operazioni effettuate fino al  31/12/2014 per le quali troverebbe applicazione il reverse charge dal 1/1/2015, l’Agenzia delle Entrate precisa che le stesse restano soggette al regime dell’iva per cassa.

Split payment L’Agenzia delle Entrate conferma che lo split payment non può essere applicato per le prestazioni di servizi in esame soggette al reverse charge da parte dell’Ente destinatario della fattura nell’esercizio dell’attività commerciale.
Dichiarazioni di intento

In presenza di una dichiarazione di intento riferita ad operazioni assoggettate al reverse charge, troverà applicazione la disciplina del reverse charge, che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria.

Secondo l’agenzia per tali operazioni non può essere utilizzato il plafond e pertanto le stesse vanno fatturate dal fornitore ai sensi dell’art.17, comma 6, lett a-ter) anziché ai sensi dell’art. 8 1comma lett c.

Enti non commerciali L’Agenzia delle Entrate rileva che in presenza di un acquisto promiscuo effettuato da un ente non commerciale, ossia acquisti di servizi riferiti:

  • sia all’attività commerciale (assoggettabili al reverse charge);
  • sia all’attività istituzionale;

al fine di individuare la corretta modalità di applicazione dell’Iva è necessario far riferimento a criteri oggettivi (accordi contrattuali tra le parti, corrispettivo pattuito ecc.). In presenza di un contratto unico con servizi soggetti a reverse charge e altri soggetti ad Iva ordinaria, è necessario scomporre i corrispettivi.

Società consorziate

Le prestazioni di servizi rese dai consorziati al consorzio, assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio a terzi.

Di conseguenza nel caso in cui il consorzio applichi il reverse charge, lo stesso risulta altresì utilizzabile anche da parte delle società consorziate per le prestazioni rese al consorzio.

 

 Rimborsi crediti iva

 I soggetti che pongono in essere le operazioni sopra descritte potranno richiedere il rimborso del credito IVA (annuale/ trimestrale) ex art. 30, comma 3, DPR n. 633/72 nel rispetto della condizione dell’aliquota media.

Clausola di salvaguardia

 Posto che l’applicazione della disciplina in esame alle fatture emesse dal 01/01/2015 poteva generare profili di incertezza, l’Agenzia delle Entrate precisa che “sono fatti salvi e non sanzionabili eventuali comportamenti difformi posti in essere fino al 27/03/2015”.

 Regime sanzionatorio

Il regime sanzionatorio applicato dopo l’emanazione della circolare 14/E determinerà:

  • nel caso in cui l’imposta sia stata assolta, ma irregolarmente, la sanzione del 3% dell’imposta, con responsabilità solidale dei due contraenti;

in caso di mancato assolvimento dell’imposta, invece, una sanzione che va da un minimo del 100% ad un massimo del 200%.

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