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Responsabilità solidale negli appalti, subappalti e autotrasporto

Oggi intendiamo informarti riguardo la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore e riguardo la responsabilità solidale nel settore dell’autotrasporto. La presente circolare è rivolta a tutte le imprese di autotrasporto e a coloro i quali utilizzano vettori per il trasporto merci (es: per inviare/ritirare merci ai propri clienti/dai propri fornitori) nonché a tutte le imprese che rivestono la figura di appaltatore o subappaltatore di opere e servizi e gli imprenditori committenti di tali prestazioni.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE

L’art.13-ter del D.L. 22/06/2012, n.83 ha previsto la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore, in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto. Con il D.L. 69/2013 è stato prima abrogato il regime di responsabilità solidale negli appalti con riferimento all’Iva e, successivamente, l’art.28 del D.Lgs. 21/01/2014, n.175 ha abrogato tale regime anche con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

Soggetti interessati

In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per le retribuzioni, i contributi e i premi assicurativi dovuti.

Retribuzioni e contributi

Sussiste l’obbligo solidale di corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), nonché il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. La responsabilità prevede un limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto (ovvero, in presenza di subappaltatori, dalla cessazione del subappalto).

Lavoratori interessati

Sono tutelati tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata: quindi, non solo i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell’appalto con altre tipologie contrattuali (es.: collaboratori a progetto), nonché quelli “in nero”, purché impiegati direttamente nell’opera o nel servizio oggetto dell’appalto.

Lavoratori autonomi

Tale disposizione trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.

Abrogazioni

  • Iva: l’art. 50, c. 1 D.L. 69/2013 ha escluso l’IVA dall’ambito oggettivo di applicazione della disciplina, sia con riferimento al rapporto che intercorre tra il committente e l’appaltatore, sia riguardo agli eventuali rapporti di subappalto.
  • Ritenute fiscali: l’art. 28 D.Lgs. 175/2014 ha abrogato la disciplina relativa alla responsabilità solidale nell’ambito degli appalti di opere o di servizi (prevista dall’art.35, cc.da 28 a 28-ter D.L. 223/2006) relativa alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE AUTOTRASPORTO

Il comma 248 dell’unico articolo della Legge di Stabilità 2015 prevede un regime di solidarietà tra committente e vettore; la responsabilità è esclusa qualora il committente acquisisca il Durc del vettore sia preliminarmente sia al termine del contratto, ovvero ne accerti la regolarità via Internet non appena tale modalità sarà resa disponibile dal Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi.

Nel caso in cui non acquisisca il Durc del vettore, il committente risulta obbligato in solido con quest’ultimo, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori lo stipendio, i contributi e i premi assicurativi.

Se oltre a non acquisire il Durc, il contratto di trasporto tra le parti non è stato stipulato in forma scritta, il committente si assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del Codice della Strada.

Stesso trattamento è riservato al vettore nei confronti del sub-vettore (nuovo art. 6-ter D. Lgs. 286/2005): la solidarietà è esclusa qualora il vettore acquisisca il Durc del sub-vettore sia preliminarmente sia al termine del contratto, ovvero ne accerti la regolarità via web quando disponibile. Inoltre, è vietato al sub-vettore affidare l’incarico ricevuto ad altro vettore, pena la nullità del contratto di trasporto e la responsabilità solidale in capo a sé stesso per le inadempienze del terzo.

Verifiche preliminari al contratto

Il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del Durc (attestazione rilasciata dagli enti).

In tal caso il committente non assume gli oneri dei trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali.

Il vettore, all’atto della conclusione del contratto, è tenuto a fornire al committente un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, dalla quale risulti che l’azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

L’attestazione deve avere una data non anteriore a 3 mesi.

Contratto in forma scritta

Il committente che non esegue la verifica è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto.

La responsabilità solidale riguarda la corresponsione ai lavoratori dei:

  • trattamenti retributivi;
  • contributi previdenziali e premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto.

Contratto verbale

In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, il committente che non esegue la verifica, oltre agli oneri sopra indicati, si assume anche gli oneri relativi all’inadempimento di:

  • obblighi fiscali;
  • violazioni del Codice della Strada commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

Modalità di esecuzione delle verifiche

La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata tramite Durc fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro 6 mesi dal 1/1/2015.

Commento

Speriamo che queste normative permettano effettivamente una più civile contrattazione tra clienti e fornitori nel momento della definizione dei prezzi. I clienti, infatti, possono certamente puntare ad ottimizzare i propri costi ottenendo dai propri fornitori prezzi di favore ma questo obiettivo non può andare oltre un certo limite. Superata, infatti, una certa soglia di ribasso ai fornitori è reso impossibile il regolare adempimento degli obblighi loro impartiti dalle normative giuslavoristiche e fiscali e al verificarsi di tale situazione i clienti si assumono il rischio di rispondere in solido con i fornitori per gli omessi adempimenti di questi.

Sull’altro versante auspichiamo che tutte le imprese che, in maniera volontaria e consapevole, hanno l’abitudine di adottare comportamenti sleali nei confronti dei propri colleghi, offrendo tariffe ribassate a fronte di omessi adempimenti fiscali, contributivi, assicurativi oppure omissioni nell’applicazione delle normative in vigore, siano estromesse dal mercato e, di conseguenza, siano favoriti coloro i quali, con impegno e sacrificio, si impegnano tutti i giorni per gestire gli affari in modo etico.

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