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Sospensione modelli F24: compensazione a rischio a partire dal 29 ottobre 2018.

F24

Dal 29 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate avrà la facoltà di non accogliere i modelli F24 contenenti compensazioni così dette “a rischio” potendo sospendere il giudizio di accoglimento o respingimento per un periodo massimo di 30 giorni.

Per il versamento delle imposte i contribuenti titolari e non di partita iva utilizzano il modello F24.

Nel caso in cui il contribuente abbia a disposizione crediti di imposta, quest’ultimi possono essere utilizzati in compensazione con eventuali debiti di imposta mediante l’utilizzo dell’F24 in compensazione.

In passato spesso è accaduto che qualche contribuente abbia compensato indebitamente, in modo più o meno “volontario”, crediti di imposta inesistenti; a questi comportamenti nel tempo l’Agenzia delle Entrate ha tentato di porre un freno introducendo via via una serie di norme volte a monitorare sempre più strettamente i versamenti e l’utilizzo dei crediti.

A quelle precedenti si aggiunge ora la nuova disposizione che entrerà in vigore dal prossimo 29 ottobre 2018 che prevede che l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di non accogliere, in prima battuta, i modelli F24 contenti compensazioni così dette “a rischio” potendo sospendere il giudizio di accoglimento o respingimento per un periodo massimo di 30 giorni.

Quali sono i profili di rischio

Per la verifica dei profili di rischio l’Agenzia utilizzerà i criteri individuati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso agosto 2018 che riguardano:

  • tipologia di debito;
  • tipologia di credito compensato;
  • coerenze dei dati indicati nel modello F24;
  • dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri Enti pubblici riferiti al soggetto indicato nel modello F24;
  • analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24;
  • pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Il citato provvedimento è stato oggetto di numerose critiche in considerazione del fatto che risulta evidente che il novero delle possibilità che potrebbero far scattare il controllo su un F24 risulta molto ampio.

La procedura

Da un punto di vista operativo la procedura di sospensione del modello F24 considerato a rischio prevede una serie di passaggi.

Una volta trasmesso telematicamente il modello F24, qualora l’amministrazione finanziaria ritenga che una delega di pagamento è a rischio, comunica, con apposita ricevuta, al soggetto che ha inviato il modello F24, che la delega di pagamento è sospesa, indicando anche la data di fine del periodo di sospensione.

Qualora, a seguito, delle verifiche:

  • il credito risulti correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato;
  • il credito risulti non correttamente utilizzato, l’Agenzia comunica al contribuente lo scarto del modello tramite una specifica ricevuta contente anche la motivazione.
Alcuni aspetti fondamentali
  1.   per espressa previsione normativa i controlli non posso protrarsi oltre i 30 giorni; decorsi 30 giorni, se non è intervenuto il provvedimento di accoglimento o respingimento del modello F24, quest’ultimo si considera definitivamente acquisito;
  2.  la procedura prevede un congelamento del modello F24; pertanto i debiti e i crediti indicati nel modello si considerano rispettivamente come non versati e come non utilizzati. In caso di delega parzialmente compensativa l’addebito in conto corrente dell’ulteriore somma a debito, per il periodo di congelamento, non avviene.
Si deve cambiare modo di gestire gli F24: attenzione al Durc

Questo nuovo scenario non potrà che cambiare anche il modo di gestire la compensazione dei modelli F24:

  • in caso di scarto di delega parzialmente compensativa è l’intero modello che viene respinto con mancato versamento anche della somma a debito; per questa ragione è consigliabile, onde evitare di incorrere in uno scarto che porti anche il mancato versamento delle somme non coperte da crediti, presentare due deleghe separate: una con compensazione a zero e l’altra contente le sole somme a debito;
  • si dovrà fare attenzione non solo a quali crediti si utilizzano per la compensazione ma anche a quali debiti vengono inseriti nel modello F24 compensativo; si provi ad immaginare quali ripercussioni potrebbe avere sul DURC un eventuale scarto di un modello F24 con compensazione e contente tra le somme a debito contributi inps;
  • sempre con riferimento alle somme a debito da compensare sarà preferibile utilizzare i crediti con somme a debito riferite ad imposte ravvedibili; infatti, in caso di scarto, le somme non considerate versate potranno essere regolarizzate tramite ravvedimento;
  • proprio per le motivazioni fin qui esposte si dovrà organizzare in modo sistematico la gestione degli F24 in compensazione al fine di condurre le opportune verifiche e coordinarsi per tempo con i consulenti incaricati.
Le armi a disposizione del contribuente

Qualora, secondo, il contribuente, siano intercettate operazioni che in realtà sono corrette, quest’ultimo potrà inviare all’Agenzia delle Entrate elementi probativi utili per lo sblocco durante il periodo di sospensione e fino a prima dello scarto/sblocco della delega oggetto di verifica.

Sarà quindi possibile chiarire la propria posizione e ottenere, anche in anticipo rispetto al periodo massimo di sospensione, la finalizzazione del pagamento senza sanzioni.

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