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ROTTAMAZIONE BIS: RIAPERTURA SU PIU’ FRONTI

Ancora un’opportunità per chi ha dei carichi pendenti con l’Agente della Riscossione.

Nel “Collegato alla Legge finanziaria 2018” pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 ottobre, sono state definite le nuove regole per l’adesione alla rottamazione delle cartelle di pagamento.

Il provvedimento prevede:

1. L’ampliamento del raggio di intervento della nuova definizione agevolata

E’ prevista la rottamazione anche per i ruoli affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (la precedente versione comprendeva i ruoli affidati dal 2000 al 2016).

Alcune scadenze da tenere d’occhio:

  • 15/05/2018: Scadenza presentazione istanza;
  • 30/06/2018: Termine per il riscontro dell’Agente della Riscossione per la comunicazione dell’importo da versare per la rottamazione.

Il pagamento può avvenire in una unica soluzione o in massimo 5 rate di pari importo nei mesi di luglio/settembre/ottobre/novembre 2018 e febbraio 2019.

Presentare l’istanza di adesione in tempi rapidi può comportare interessanti agevolazioni:

  • a seguito della presentazione dell’istanza di adesione alla nuova rottamazione, con riferimento ai soli carichi oggetto di rottamazione e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali scadenti in data successiva alla presentazione dell’istanza di adesione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;
  • la possibilità di definire i carichi affidati dal 1 gennaio al 30 settembre 2017 può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere; per il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata è prevista, quindi, la possibilità di interrompere immediatamente il versamento delle rate relative a dilazioni pregresse in essere. 

2. Allungamento dei termini di versamento per chi ha aderito alla prima rottamazione

Si tratta di coloro che hanno aderito alla prima rottamazione per i ruoli 2000 – 2016 e che non hanno provveduto al versamento della rate in scadenza a luglio e settembre 2017. L’agevolazione in quesitone riguarda anche coloro che hanno versato in ritardo o solo parzialmente le predette rate.

Per questi soggetti il calendario della rottamazione è un po’ diverso: per essere riammessi ai benefici previsti dalla definizione, dovranno mettersi in regola con il pagamento delle rate in scadenza a luglio e settembre 2017 entro il 30 novembre 2017.

In questo caso, per pagare, i contribuenti dovranno riprendere i bollettini rilasciati a suo tempo dall’Agente della Riscossione. Restano, ovviamente, validi anche i bollettini relativi alle eventuali rate successive, se richieste nell’istanza di adesione alla definizione agevolata.

3. Il ripescaggio di chi non è stato ammesso alla prima rottamazione

Si tratta di coloro che o non erano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 o avevano una dilazione in corso al 24 ottobre 2016.

In questo caso l’ammissione alla “nuova” rottamazione richiede che le rate scadute e non pagate nei precedenti piani di dilazione siano versate in una unica soluzione entro il 31 maggio 2018.

Le scadenze da monitorare:

  • 31/12/2017: Scadenza presentazione istanza all’Agente della Riscossione;
  • 31/03/2018: Termine per l’Agente della Riscossione per comunicare l’importo delle rate dei precedenti piani di dilazioni scadute e da versare;
  • 31/05/2018: Termine per il versamento in una unica soluzione delle rate scadute e non pagate nei precedenti piani di dilazione.
  • 31/07/2018: Termine per il riscontro dell’Agente della Riscossione per la comunicazione dell’importo da versare per la rottamazione.

Il versamento delle somme dovute per la rottamazione dovrà essere effettuato in massimo 3 rate di pari importo cadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018.

Presentare l’istanza di adesione in tempi rapidi può comportare interessanti agevolazioni:

  • sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto della definizione, nonché gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza successivamente al 31 dicembre 2016. La sospensione opera fino alla scadenza della prima/unica rata delle somme dovute;
  • l’Agente della Riscossione non può avviare azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche, proseguire azioni di recupero già in corso sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione/emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

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