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Reverse charge: nuove ipotesi di applicazione per settore edile, energetico e cessioni di pallet

Il meccanismo del reverse charge è stato esteso ad una serie di nuove tipologie di operazioni: servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento di edifici, cessioni di beni alla grande distribuzione, bancali in legno usati.

Come noto, al fine di ridurre i fenomeni di frode e di evasione dell’IVA, è prevista l’applicazione del meccanismo del “reverse charge” (inversione contabile) che prevede il trasferimento degli obblighi di assolvimento dell’IVA dal cedente / prestatore all’acquirente / committente per cui:

  • il cedente / prestatore emette la fattura senza applicazione (e addebito) dell’IVA, specificando espressamente che trattasi di “operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 con applicazione dell’IVA a carico del destinatario della fattura”;
  • l’acquirente / committente soggetto passivo IVA è il debitore dell’imposta e per l’assolvimento della stessa deve integrare la fattura ricevuta dal cedente / prestatore con aliquota ed imposta e annotare la stessa nel registro IVA degli acquisti e in quello delle fatture emesse / corrispettivi.

L’art.1, comma 629, lett. a), Finanziaria 2015 modificando l’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 ha esteso il reverse  charge anche a:

  • prestazioni di servizi, relative ad edifici di:
    • pulizia;
    • demolizione;
    • installazione di impianti;
    • completamento;
  • cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.
  • trasferimenti di:
    • quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell’art. 12 della citata Direttiva;
    • altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva;
    • certificati relativi a gas e energia elettrica;
  • cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72.

Per quanto appena detto, i settori interessati dalle modifiche possono essere desunti avendo riguardo alla classificazione Ateco, con esclusivo riferimento alle attività che sono relative ad edifici, come segue:

 

Pulizia

43.39 Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (ndr trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura)
43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escludendo le attività di pulizia di impianti e macchinari)
81.29.10 Servizi di disinfestazione (con esclusivo riferimento a edifici)
N.B. Sembrano escluse le attività 81.29.91 e 81.29.99
Demolizione 43.11.00 Demolizione (con esclusione della demolizione di altre strutture)

Impianti

 

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) – NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione la piscina può essere considerata edificio o parte di esso
43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) – NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione il giardino può essere considerato edificio o parte di esso
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici)

Completamento

43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (ndr dovrebbero però rimanere escluse le attività di costruzione degli edifici)
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

 

In particolar modo, dalla categoria 43 sembrano doversi escludere le seguenti attività:

  • 12: preparazione del cantiere (in quanto più che altro riferibili alla fase propedeutica alla costruzione e non a quella di completamento);
  • 13: trivellazione e perforazione (in quanto non strettamente riferite ad edifici);
  • 91: realizzazione di coperture (in quanto non ricomprese nelle attività di completamento e forse più propriamente riconducibili all’attività di costruzione vera e propria);
  • 99: noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.

Nel mondo dell’edilizia eravamo abituati già da tempo ad applicare le regole del reverse charge nelle ipotesi di subappalto. Ora, la legge di stabilità, sottrae alcune casistiche di inversione contabile alla presenza del subappalto, rendendo il reverse applicabile a 360 gradi (subappalti, appalti e contratti d’opera).

Fuori dalle nuove ipotesi di applicazione del reverse charge (esaminate nella presente circolare) si continua ad applicare il reverse charge ai vecchi casi di subappalto (o sub contratto d’opera) laddove la prestazione sia riconducibile al settore costruzioni da individuare secondo le attività descritte nel settore F dei codici Ateco (in particolare, costruzioni di edifici, ingegneria civile e altri lavori di costruzioni specializzati non riconducibili ad edifici e comunque all’elencazione della lettera a-ter) dell’art. 17, comma 6 del Dpr 633/72).

Servizi di pulizia di edifici

 Il reverse charge interessa i servizi di pulizia di uffici, negozi, depositi, supermercati, ecc. Il predetto meccanismo non trova applicazione se:

  • il servizio di pulizia è riferito a beni mobili;
  • il cliente non è soggetto passivo IVA (ad esempio, soggetto privato, condominio, ecc.).

Ai servizi in esame il reverse charge è applicabile alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2015, senza necessità di una specifica autorizzazione da parte dell’UE.

 

Impresa di pulizie Pippo srl

Spett.le

Mario Rossi srl

 

Fattura n. 10 del 31/01/2015

 

Servizio di pulizia Vs uffici – mese di gennaio

Importo                                     € 600,00

 

Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, Dpr 633/72 con applicazione dell’Iva a carico del destinatario della fattura.

 

Servizi di demolizione, installazione impianti, completamento di edifici

 Per tali prestazioni di servizi, il sistema dell’inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

Per tali nuove ipotesi quindi il reverse charge si applica a prescindere dal rapporto contrattuale (appalto, subappalto) rilevando, oltre alla sussistenza della soggettività passiva IVA in capo al committente, la riconducibilità di tali prestazioni a un bene qualificato come edificio.

Esempio

La società Alfa srl appalta la realizzazione dell’impianto elettrico di un nuovo edificio alla Beta srl e quest’ultima subappalta parte dei lavori alla Gamma srl.

In base alle nuove disposizioni il reverse charge è applicabile sia dalla Gamma srl (subappaltatore) nei confronti della Beta srl che dalla Beta srl (appaltatore) nei confronti della Alfa srl (committente).

Ai servizi in esame il reverse charge è applicabile alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2015, senza necessità di una specifica autorizzazione da parte dell’UE.

 

Impresa idraulica Pippo srl

Spett.le

Mario Rossi srl

 

Fattura n. 10 del 31/01/2015

 

Acconto realizzazione impianto idraulico nuovo edificio

Importo                                       € 10.000,00

 

Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, Dpr 633/72 con applicazione dell’Iva a carico del destinatario della fattura.

 

Grande distribuzione

La nuova lett. d-quinquies) estende il meccanismo del reverse charge anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione, ossia di:

  • ipermercati;
  • supermercati;
  • discount alimentari

Entrata in vigore delle nuove disposizioni a differenza delle precedenti fattispecie, l’applicazione del reverse charge al caso in esame è subordinata al rilascio di un’apposita autorizzazione da parte dell’UE.

Rimborsi crediti iva

I soggetti che pongono in essere le operazioni sopra descritte potranno richiedere il rimborso del credito IVA (annuale / trimestrale) ex art. 30, comma 3, DPR n. 633/72 nel rispetto della condizione dell’aliquota media.

Bancali in legno (pallet)

L’art. 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/72 prevede l’applicazione alle cessioni di rottami, cascami, ecc. di determinati materiali, di un regime IVA speciale in base al quale le cessioni sono imponibili IVA, con applicazione dell’imposta da parte dell’acquirente (reverse charge).

Per effetto delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2015 al comma 7 del citato art. 74, anche le cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo sono assoggettate, a decorrere dall’1.1.2015, al predetto regime, con applicazione quindi del reverse charge.

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