La legge di bilancio 2018 ha portato con se importanti novità che, nei prossimi mesi, cambieranno anche il modo di corrispondere gli stipendi da parte di chi ha dipendenti.
Infatti, a far data dal 1 luglio 2018, i datori di lavoro e i committenti (per i cococo) non potranno più corrispondere le retribuzioni, nonché eventuali acconti, per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato; per analogia, deve ritenersi che l’obbligo sia esteso anche a ogni forma di pagamento (liquidazione o anticipazione) del trattamento di fine rapporto.
I rapporti di lavoro interessati si intendono ogni rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Restano esclusi i datori di lavoro domestici e le pubbliche amministrazioni.
Pertanto, a partire dalla suddetta data, i datori di lavoro potranno pagare le retribuzioni attraverso una banca o un ufficio postale con i seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico (ad esempio le “carte prepagate”, come le Postepay);
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Farà fede, pertanto, solamente la ricevuta di pagamento: bonifico, ricarica, matrice dell’assegno. Al datore di lavoro o committente che viola tale obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di euro 1.000 a euro 5.000.
Molti di voi, o almeno quelli che hanno dipendenti, staranno commentando che già da tempo procedono con il pagamento degli stipendi con strumenti come il bonifico o l’assegno; l’intervento nella legge di bilancio 2018 ci dice che non per tutti vale tale abitudine.
A parere di chi scrive gli obbiettivi del legislatore sono chiari:
- contrastare la pratica di corrispondere, sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione, retribuzioni inferiori ai minimi di legge, ma facendosi firmare il cedolino con l’importo pieno;
- fornire un ulteriore contributo alla lotta all’evasione fiscale attraverso la riduzione dell’utilizzo del contante.
Sarà bene abituarsi velocemente a questa “usanza”.