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Retribuzioni tracciabili da luglio 2018

La legge di bilancio 2018 ha portato con se importanti novità che, nei prossimi mesi, cambieranno anche il modo di corrispondere gli stipendi da parte di chi ha dipendenti.

Infatti, a far data dal 1 luglio 2018, i datori di lavoro e i committenti (per i cococo) non potranno più corrispondere le retribuzioni, nonché eventuali acconti, per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato; per analogia, deve ritenersi che l’obbligo sia esteso anche a ogni forma di pagamento (liquidazione o anticipazione) del trattamento di fine rapporto.

I rapporti di lavoro interessati si intendono ogni rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Restano esclusi i datori di lavoro domestici e le pubbliche amministrazioni.

Pertanto, a partire dalla suddetta data, i datori di lavoro potranno pagare le retribuzioni attraverso una banca o un ufficio postale con i seguenti mezzi:

  1. bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
  2. strumenti di pagamento elettronico (ad esempio le “carte prepagate”, come le Postepay);
  3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Farà fede, pertanto, solamente la ricevuta di pagamento: bonifico, ricarica, matrice dell’assegno. Al datore di lavoro o committente che viola tale obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di euro 1.000 a euro 5.000.

Molti di voi, o almeno quelli che hanno dipendenti, staranno commentando che già da tempo procedono con il pagamento degli stipendi con strumenti come il bonifico o l’assegno; l’intervento nella legge di bilancio 2018 ci dice che non per tutti vale tale abitudine.

A parere di chi scrive gli obbiettivi del legislatore sono chiari:

  • contrastare la pratica di corrispondere, sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione, retribuzioni inferiori ai minimi di legge, ma facendosi firmare il cedolino con l’importo pieno;
  • fornire un ulteriore contributo alla lotta all’evasione fiscale attraverso la riduzione dell’utilizzo del contante.

Sarà bene abituarsi velocemente a questa “usanza”.

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