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Ravvedimento operoso 2015

Con la legge di Stabilità 2015 è introdotta una serie di modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 nonché l’abolizione progressiva di alcuni istituti deflattivi del contenzioso.

Informazioni relative al contribuente

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale”, è previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente (ovvero dell’intermediario abilitato) e della Guardia di Finanza le informazioni ad esso relative, acquisite direttamente o pervenute da terzi, riferite a ricavi/compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione, agevolazioni, deduzioni/detrazioni e crediti d’imposta, ancorché non spettanti, nonché le informazioni utili per la valutazione in ordine ai predetti elementi.

Nuove fattispecie di ravvedimento operoso

Con la Finanziaria 2015 sono state introdotte nuove fattispecie di ravvedimento. N.B. Non ha subito modifiche la lett. c) relativa all’ipotesi di ritardata presentazione delle dichiarazioni.

In particolare è prevista la riduzione della sanzione:

  • ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
  • ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la notifica del verbale di constatazione salvo che la violazione non sia relativa alla mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale di cui all’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 ovvero all’omessa installazione del registratore di cassa ex art. 11, comma 5 del citato Decreto.

N.B. Le previsioni di cui alle citate nuove lett. b-bis) e b-ter) si applicano solo ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo comma 1-ter del citato art. 13 rivede le cause ostative del ravvedimento, tenendo conto dell’allungamento dei termini del ravvedimento e della contestuale abrogazione di taluni istituti deflativi del contenzioso.

Non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l’inizio dell’attività amministrativa di accertamento portata formalmente a conoscenza del contribuente (constatazione della violazione o inizio di accessi, ispezioni o verifiche) che sarà inibito, per le violazioni di tipo sostanziale, solo dal momento della notifica dell’avviso di accertamento.

Continua ad essere causa ostativa del ravvedimento la notifica degli avvisi di irregolarità emessi in base ai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.

Abrogazione istituti deflativi del contenzioso

A seguito delle novità sopra esaminate, è prevista l’abrogazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso e in particolare:

  • l’adesione agli inviti a comparire (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis,D.Lgs. n. 218/97);
  •  l’adesione ai PVC (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97).

In materia di acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/97) è stata abrogata la disposizione (comma 2-bis) che prevede(va) la riduzione delle sanzioni alla metà qualora l’avviso di accertamento/liquidazione non fosse stato preceduto dall’invito a comparire.

Detti istituti continuano comunque ad applicarsi:

  •  agli inviti al contradditorio in materia di imposte sui redditi ed IVA e altre imposte indirette notificati entro il 31.12.2015;
  •  ai PVC in materia di imposte sui redditi ed IVA consegnati entro il 31.12.2015.

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