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Proroga, non per tutti, per i versamenti delle imposte

versamenti imposte

Con DPCM del 26 luglio 2017, pubblicato in G.U. il 28 luglio 2017, n. 175 sono state riviste le scadenze dei versamenti delle imposte per alcuni contribuenti.

I termini ordinari per il versamento di IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive, contributi previdenziali IVS, gestione separata INPS, contributi CIPAG, diritto CCIAA, sono:

  • 30 giugno
  • 30 luglio (con la maggiorazione dello 0,40%)

Rateizzazione per i contribuenti che non usufruiscono della proroga

Soggetto titolare di partita Iva senza proroga
Rata Prima rata entro il 30/6 Prima rata differita al 31/7 (+0,40%)
Scadenza Scadenza
I 30-giu 31-lug
II 17-lug 21-ago
III 21-ago 18-set
IV 18-set 30-set
V 16-ott 16-nov
VI 16-nov =

 

Persona fisica non titolare di partita Iva senza proroga
Rata Prima rata entro il 30/6 Prima rata differita al 31/7 (+0,40%)
Scadenza Scadenza
I 30-giu 31-lug
II 31-lug 31-lug
III 31-ago 31-ago
IV 02-ott 02-ott
V 31-ott 31-ott
VI 30-nov 30-nov

 

La proroga non riguarda le persone fisiche private (titolari, per esempio, solo di redditi da terreni o fabbricati, redditi diversi, lavoro dipendente o pensione).

Chi può usufruire della proroga?

La proroga dei versamenti riguarda:

  • Impese individuali
  • Collaboratori di imprese familiari
  • Lavoratori autonomi
  • Società di persone
  • Società di capitali
  • Soci di società di persone, associazioni professionali, società di capitali trasparenti

Rateizzazione per i contribuenti che usufruiscono della proroga

Soggetto titolare di partita Iva con proroga
Rata Prima rata entro il 20/7 Prima rata differita al 21/8 (+0,40%)
Scadenza Scadenza
I 20-lug 21-ago
II 21-ago 18-set
III 18-set 16-ott
IV 16-ott 16-nov
V 16-nov =

 

Persona fisica non titolare di partita Iva con proroga
Rata Prima rata entro il 20/7 Prima rata differita al 21/8 (+0,40%)
Scadenza Scadenza
I 20-lug 21-ago
II 31-lug 31-ago
III 31-ago 02-ott
IV 02-ott 31-ott
V 31-ott 30-nov
VI 30-nov =

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