L’articolo 13 della I parte della tariffa del D.P.R. n. 642/72 stabilisce che sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine:
- le fatture,
- gli estratti conto,
- le lettere ed altri documenti di accreditamento o di addebitamento di somme, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi, le ricevute o quietanze rilasciate dal creditore o da altri per suo conto,
quando si riferiscono ad operazioni non assoggettate ad IVA (non imponibili, esenti e non soggette) e se la somma supera Euro 77,47.
Sono invece esclusi da bollo:
- le fatture relative ad operazioni assoggettate ad IVA,
- tutti i documenti relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA, purché tale indicazione sia riportata nei suddetti documenti,
- le ricevute fiscali e gli scontrini.
Nel caso in cui sia emessa fattura (non imponibile, esente o non soggetta) soggetta ad imposta di bollo da euro 2,00 e la stessa venga inviata via e-mail anziché stampata e spedita tramite posta, l’emittente dovrà applicare la marca da bollo sull’originale che resterà in suo possesso, mentre sulla copia della fattura che invierà al cliente dovrà apporre la seguente dicitura: “Imposta di bollo assolta sull’originale. ID…. …. “ (scrivere il numero identificativo della marca da bollo che è stata apposta sulla fattura originale).
Di seguito troverai una tabella dettagliata relativa ai casi in cui l’imposta di bollo, da euro 2,00, deve essere applicata sulle fatture emesse, e quelli invece per i quali non si configura tale obbligo in modo assoluto. Si ribadisce, nuovamente, che l’imposta di bollo non va mai apposta nel caso in cui il documento sia di importo inferiore o pari ad euro 77,47.
Classificazione delle operazioni | Fattispecie | Norma Iva | Per importi > ad euro 77,47 |
Fuori campo Iva | Art. 2,3,4,5,7 DPR 633/72 | Imposta di bollo euro 2,00 | |
Fuori campo Iva | Regimi dei minimi-forfettari | Imposta di bollo euro 2,00 | |
Fuori campo Iva | Da artt.7-bis a 7-septies | Imposta di bollo euro 2,00 | |
Esenti | Art. 10 DPR 633/72 | Imposta di bollo euro 2,00 | |
Escluse | Art. 15 DPR 633/72 | Imposta di bollo euro 2,00 | |
Non imponibili | Esportazioni | Art. 8 e 8 bis DPR 633/72 | Non soggette a bollo |
Non imponibili | Esportatori abituali | Art. 8 lettera C) DPR 633/72 | Imposta di bollo euro 2,00 |
Non imponibili | Cessioni navi, aeromobili ecc. | Art. 8 – bis DPR 633/72 | Imposta di bollo euro 2,00 |
Non imponibili | Trasporti internazionali beni | Art. 9 da n.2 a n.9 DPR 633/72 | Non soggette a bollo |
Non imponibili | Trasporti internazionali persone | Art. 9 n.1 DPR 633/72 | Imposta di bollo euro 2,00 |
Non imponibili | Triangolazioni Intra UE | Art. 58 DL 331/93 | Non soggette a bollo |
Non imponibili | Cessioni UE | Art. 41 DL 331/93 | Non soggette a bollo |
Non imponibili | Altre assimiliate | Art. 72 DPR 633/72 | Imposta di bollo euro 2,00 |
Regime monofasico | Iva assolta all’origine (es. editoria-tabacchi) | Art.74 DPR 633/72 | Non soggette a bollo |
Imponibili | Altre aliquote | Non soggette a bollo | |
Regime base da base | Agenzie di viaggio (esclusi pacchetti turistici) | Art.74-ter DPR 633/72 | Non soggette a bollo |
Esenti | Agenzie assicurative | Art.10 DPR 633/72 | Non soggette a bollo |
Reverse charge | rottami | Art. 74 commi 7- 8 DPR 633/72 | Non soggette a bollo |
Reverse charge | edilizia | Art. 17 commi 5 e 6 DPR 633/72 | Non soggette a bollo |
Regime margine | usato | Artt. 36 e seguenti DL 41/95 | Non soggette a bollo |
Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a 77,47 (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e R.M. 3.07.2001, n. 98).
La marca da bollo va posta sulla copia originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie deve essere riportata la dicitura imposta di bollo assolta sull’originale. È consigliabile trattenere una riproduzione della fattura consegnata al cliente con la marca da bollo applicata. Se il costo dell’imposta di bollo è posto a carico del cliente, l’importo (2,00 euro) dovrà essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall’ambito IVA ex art. 15 D.P.R. 633/72. Se invece il costo grava sul fornitore, l’importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura.
L’omissione dell’imposta di bollo o l’applicazione di una marca con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura/ricevuta considerata irregolare, di un importo da 1 a 5 volte l’imposta evasa.
L’obbligo di applicare la marca da bollo sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce. Solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta sono tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del D.P.R. 642 del 1972 ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti, nonché tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine bensì solo in caso d’uso.
Si precisa infine che, se per esempio un documento viene smarrito, ed è necessario riprodurne una copia, la stessa seguirà il medesimo trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, del documento originale: se la fattura era assoggettata a bollo, lo sarà anche la copia, se la fattura non lo era, non lo sarà nemmeno la copia.