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Finanziaria 2015

In questa circolare intendiamo informarti sulle principali disposizioni di natura fiscale presenti nella Legge di Stabilità 2015, in vigore dall’ 01 gennaio 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190).

“Bonus 80 euro” a regime

Il credito a favore dei lavoratori dipendenti, c.d. “Bonus 80 euro”, DL n.66/2014, è ora previsto a regime.

Il credito è previsto in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo:

Reddito complessivo Credito spettante
R < € 24.000 € 960
€ 24.000 < R < € 26.000 € 960 * [(26.000-reddito complessivo)/2000]
R > 26.000 Zero

 

Bonus bebè

Per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2017 è riconosciuto un assegno di importo annuo di € 960. Tale assegno:

  • è erogato, previa richiesta, dall’INPS mensilmente a decorrere dal mese di nascita / adozione;
  •  non concorre alla formazione del reddito complessivo;
  •  è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato UE ovvero di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia;
  •  spetta a condizione che il valore dell’indicatore ISEE relativo al nucleo familiare del genitore richiedente l’assegno, non superi 25.000.

N.B. In caso di ISEE pari o inferiore a € 7.000 il bonus è raddoppiato. 

Aumento aliquota iva pellet

L’aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet passa dal 10% al 22%.

TFR in busta paga

In via sperimentale, per i periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono (facoltà) richiedere di percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione. Detta scelta è irrevocabile.

La possibilità in esame:

  •  riguarda anche la quota destinata dal dipendente alla previdenza complementare;
  •  non può essere usufruita dai lavoratori domestici e da quelli del settore agricolo.

La quota di TFR in busta paga:

  • è soggetta a tassazione ordinaria;
  • non è imponibile ai fini previdenziali;
  • non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo ex art. 13, comma 1-bis, TUIR, per il riconoscimento del “Bonus 80 euro”. 

Detrazione Irpef per lavori di riqualificazione energetica

La detrazione IRPEF/IRES relativa ai lavori di riqualificazione energetica è riconosciuta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015. 

Detrazione Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio

La detrazione IRPEF relativa ai lavori di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2015. 

Detrazioni Irpef per acquisto di mobili

È prorogata dal 31.12.2014 al 31.12.2015 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

Detrazione spese “sicurezza zone sismiche”

La detrazione IRPEF relativa alle spese per interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche è riconosciuta nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31.12.2015

Acquisto/assegnazione immobli ristrutturati

E’ stato allungato da 6 a 18 mesi il periodo entro il quale l’impresa ristrutturatrice/cooperativa può cedere/assegnare l’unità immobiliare, consentendo all’acquirente/assegnatario di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% (fino al 31.12.2015) o 36% (dall’1.1.2016).

Ritenuta su bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio/riqualificazione energetica

È disposto l’aumento dal 4% all’8% della ritenuta che banche/poste sono tenute ad operare all’atto dell’ accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio/risparmio energetico. 

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; alla data dell’1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2015 il termine entro il quale provvedere:

  •  alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  •  al versamento dell’imposta sostitutiva. Va evidenziato che, in sede di approvazione, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta è stata raddoppiata e pertanto risulta pari al:
  • 4% per le partecipazioni non qualificate;
  • 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

Novità Irap

La novità in questione comporta di fatto la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (dal 2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Il beneficio in esame spetta a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica (ditta individuale, società di persone/di capitali, ecc.), dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Sono agevolabili le spese sostenute per le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  • lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni / utilizzazioni pratiche dirette;
  • ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l’esclusione dei prototipi di cui alla  successiva lett. c);
  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica,  tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Rientrano in tale tipologia di attività anche quelle destinate alla:
  • definizione concettuale, pianificazione e documentazione riferite a nuovi prodotti, processi e servizi, compresa l’elaborazione di progetti, disegni, piani o altra documentazione purché non destinati a scopi commerciali;
  • realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali (sempreché il prototipo sia il prodotto finale e il relativo costo di fabbricazione sia troppo elevato per poterlo utilizzare solo con finalità di dimostrazione o convalida);
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali..

N.B. Non rientrano tra le attività agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, ancorché dette modifiche rappresentino miglioramenti.

Spese agevolabili:

  • personale altamente qualificato;
  • quote di ammortamento di strumenti ed attrezzature di laboratorio;
  • costi di ricerca;
  • competenze tecniche e privative industriali.

Misure e caratteristiche del credito d’imposta:

Nella misura del 25% (in precedenza 50%) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. Il credito spetta nella misura del 50% per le spese di cui alle citate lett. a) e c);

Sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 30.000 (in precedenza € 50.000).

Bonus wi-fi alberghi

In sede di approvazione è stato modificato l’art. 9, comma 2, lett. a), DL n. 83/2014 per cui la concessione del credito d’imposta (c.d. “Bonus digitalizzazione”) riconosciuto a favore degli esercizi ricettivi per le spese relative al wi-fi è subordinata:

  • alla gratuità del servizio a disposizione dei clienti;
  • alla velocità di connessione, pari ad almeno 1 megabit/s in download.

Credito d’imposta autotrasportatori

In sede di approvazione è stato disposto che, a decorrere dall’1.1.2015, il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione a favore degli autotrasportatori di cui all’Elenco 2 allegato alla Finanziaria 2014 non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.

A detto credito d’imposta inoltre non è applicabile fino al 2018 la riduzione del 15% prevista dalla Finanziaria 2014. L’agevolazione in esame quindi può essere fruita dagli autotrasportatori in misura integrale (100%) dal 2014 al 2018.

Disposizioni in materia di autotrasporto

Sono state introdotte le seguenti novità:

  • soppressione dei c.d. “costi minimi”, per cui i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti “tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”;
  •  è prevista la responsabilità solidale del committente con il vettore nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, nel limite di 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere:
  • i trattamenti retributivi ai lavoratori;
  • i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti; limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso del contratto di trasporto, con esclusione delle sanzioni per cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
  • la predetta responsabilità solidale può essere esclusa qualora il committente:
  •  acquisisca il DURC del vettore (preliminarmente ovvero al termine del contratto);
  •  accerti la regolarità via Internet utilizzando l’apposita modalità che sarà resa disponibile dall’Albo degli autotrasportatori;
  •  in caso di mancato rispetto del termine massimo di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada (60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura, salvo diverso accordo) è applicabile la sanzione pari al 10% dell’importo della fattura e comunque non inferiore a € 1.000;
  •  le nuove imprese che si iscrivono all’Albo degli autotrasportatori possono, limitatamente ai primi 2 anni di esercizio dell’attività, dimostrare il requisito della capacità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale.

Estensione del Reverse Charge

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 17, DPR n. 633/72 il reverse charge è esteso anche a prestazioni di servizi, relative ad edifici, di:

  • pulizia;
  • demolizione;
  • installazione di impianti;

In sede di approvazione il reverse charge è stato esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari fermo restando, ai fini dell’efficacia della disposizione, il rilascio di un’apposita autorizzazione UE ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

Estensione del regime iva “rottami”

Per effetto delle modifiche apportate in sede di approvazione all’art. 74, comma 7, DPR n. 633/72, anche le cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo sono assoggettate al regime IVA dei “rottami”.

Di conseguenza le cessioni dei predetti beni sono assoggettate al reverse charge.

Dichiarazione Iva

Con la modifica del DPR n. 322/98 è previsto:

  • l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale:
  • in forma autonoma. Non è pertanto più consentita l’inclusione della stessa nel mod. UNICO;
  • entro il mese di febbraio di ogni anno;
  • l’abrogazione dell’obbligo di presentare la comunicazione dati IVA.

Aumento limite tracciabilità dei pagamenti nella legge N. 398/91

A seguito della modifica apportata in sede di approvazione all’art. 25, comma 5, Legge n. 133/99, il limite previsto per la tracciabilità dei pagamenti/ versamenti (da effettuarsi tramite c/c bancari o postali, carte di credito/ bancomat, ecc.) per le società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici passa da € 516,46 a € 1.000.

N.B. L’inosservanza dell’obbligo in esame comporta la decadenza dal regime forfetario ex Legge n. 398/91 e l’applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065 ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97.

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