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Enasarco: aliquote contributive, massimali e minimali per l’anno 2017

 

Se collabori con un agente iscritto Enasarco, dovrai applicare l’aliquota contributiva del fondo di previdenza pari al 15,55% sulle provvigioni maturate dal primo trimestre 2017.

Il contributo continua ad essere a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica nella misura del 50%. 

Contributo minimo annuo (minimale) dal 01/01/2017

Il contributo minimo annuo, dovuto al Enasarco, viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

  • Minimali a decorrere dal 01/01/2017 per agenti plurimandatari euro 418,00
  • Minimali a decorrere dal 01/01/2017 per agenti monomandatari euro 836,00

Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:

Produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. La differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente.

Frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell’anno considerato, sempre che in almeno uno di essi sia maturato il diritto alle provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell’anno il rapporto è stato improduttivo.

Contributo massimo annuo (massimale) dal 01/01/2017

I massimali, per le provvigioni annue, su cui calcolare il contributo sono stabiliti come segue:

  • per plurimandatari euro 25.000,00 (contributo massimo per mandato pari a 3.887,50 euro)
  • per monomandatari euro 37.500,00 (contributo massimo per mandato pari a 5.831,25 euro)

Nel caso di agenti operanti in forma di Società di persone il minimale ed il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

Il contributo è calcolato, in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia; l’incremento di aliquota rispetto a quella vigente con il precedente Regolamento è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica.

Eventuali importi versati erroneamente possono essere richiesti in restituzione alla Fondazione utilizzando l’apposito modello cartaceo 3002/C, disponibile nel box documentazione del sito.

Contributo per gli agenti operanti in forma di società di capitali

Se hai degli agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, dovrai calcolare e pagare un contributo assistenziale, senza alcun limite di minimale o massimale, determinato come segue:

  • fino a euro 13.000.000,00 contributo del 4,00% (di cui 1% agente e 3% azienda mandante)
  • da euro 13.000.000,01 ad euro 20.000.000,00 contributo del 2,00% (di cui 0,50% agente e 1,50 % azienda mandante)
  • da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00 contributo del 1,00% (di cui 0,25% agente e 0,75% azienda mandante)
  • oltre euro 26.000.000,00 contributo 0,50% (di cui 0,20% agente e 0,30% azienda mandante)

 

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