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ENASARCO: ALIQUOTA CONTRIBUTIVA DAL 01/01/2016

Il contributo Enasarco, come per gli anni scorsi, continua ad essere a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica nella misura del 50%. L’aliquota contributiva, per l’anno 2016, viene elevata al 15,10%.

Contributo minimo annuo (minimale) dal 01/01/2016

Il contributo minimo annuo viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

  • Minimali a decorrere dal 01/01/2016 per agenti plurimandatari euro 418,00
  • Minimali a decorrere dal 01/01/2016 per agenti monomandatari euro 836,00

Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:

Produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. La differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente.

Frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell’anno considerato, sempreché in almeno uno di essi sia maturato il diritto alle provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell’anno il rapporto è stato improduttivo.

Contributo massimo annuo (massimale) dal 01/01/2016

I massimali, per le provvigioni annue, su cui calcolare il contributo sono stabiliti come segue:

  • per plurimandatari euro 25.000,00 (contributo massimo per mandato pari a 3.775,00 euro)
  • per monomandatari euro 37.500,00 (contributo massimo per mandato pari a 5.662,50 euro)

Nel caso di agenti operanti in Società di persone il minimale ed il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

Il contributo è calcolato, in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia; l’incremento di aliquota rispetto a quella vigente con il precedente Regolamento è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica.

Eventuali importi versati erroneamente possono essere richiesti in restituzione alla Fondazione utilizzando l’apposito modello cartaceo 3002/C, disponibile nel box documentazione del sito.

Contributo per gli agenti operanti in forma di società di capitali

Il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, è tenuto al pagamento di un contributo, dal 01/01/2016, determinato come segue:

  • fino a euro 13.000.000,00 contributo del 4,00% (di cui 1% soc di capitali e 3% preponente)
  • da euro 13.000.000,01 ad euro 20.000.000,00 contributo del 2,00% (di cui 0,50% soc di capitali e 1,50 % preponente)
  • da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00 contributo del 1,00% (di cui 0,25% soc di capitali e 0,75% preponente)
  • oltre euro 26.000.000,00 contributo 0,50% (di cui 0,20% soc di capitali e 0,30% preponente)

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