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COVID-19: credito d’imposta per botteghe e negozi

Gli esercenti attività di impresa hanno diritto ad un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Il credito d’imposta non spetta a chi svolge attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.).

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

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