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CESSIONI INTRAUE: LA PROVA

Ti segnalo quali sono i mezzi di prova idonei a dimostrare l’avvenuto invio dei beni ad un soggetto passivo UE.

Quando si configura una cessione di beni nella UE

Le cessioni di beni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori UE sono considerate operazioni non imponibili IVA, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), DL n. 331/93.

Affinché l’operazione possa considerarsi “IntraUE”, è necessario che sussistano i seguenti requisiti:

  • Onerosità dell’operazione;
  • Destinazione dei beni in un altro Stato UE;
  • Soggettività passiva dell’acquirente in un altro Stato UE (non deve essere un privato) o ivi identificato;
  • Gli operatori (sia Italiano che UE) devono essere iscritti al VIES.

In mancanza di anche di uno solo dei requisiti sopra citati, l’operazione è imponibile Iva nello Stato in cui i beni esistono e non in quello di destinazione.

Elementi obbligatori nelle fatture

Le fatture relative alle cessioni di beni IntraUE rese da un operatore italiano nei confronti di un operatore UE devono:

  • essere emesse in forma cartacea, in duplice esemplare, on in forma elettronica, al momento di effettuazione dell’operazione;
  • riportare il numero di identificazione ai fini IVA dell’acquirente nello Stato UE di appartenenza;
  • essere numerate progressivamente;
  • contenere indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che trattasi di “operazione non imponibile art. 41, DL n.331/93 – inversione contabile (o reverse charge).

Prova delle cessioni UE con trasporto a cura del cedente

Nella risoluzione n.345/E del 28 novembre 2007, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’operatore italiano è tenuto a conservare:

documentazione fiscale

 

  • la fattura emessa ex art. 41, DL n.331/93
  • il modello Intrastat relativo alla cessione

 

documentazione non fiscale
  • il documento di trasporto internazionale CMR firmato :
    • dal vettore per presa in carico dei beni
    • dal destinatario per ricevuta;
  • la rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento dei beni

 

L’Agenzia rammenta che anche le scritture contabili, le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti o spediti conservati in base agli obblighi previsti dall’art. 2214 del codice civile, possono concorrere alla dimostrazione della corretta effettuazione dell’operazione IntraUE.

Prova delle cessioni UE con trasporto “franco fabbrica”

Nella risoluzione n.477/E del 15 dicembre 2008, l’Agenzia delle Entrate affrontato una specifica fattispecie di cessione IntraUE, ossia “franco fabbrica” detta anche “ex works”.

L’operazione è caratterizzata dal fatto che la consegna dei beni oggetto della cessione è effettuata, al vettore incaricato dall’acquirente comunitario, presso la sede o magazzino dell’operatore italiano.

Ai fini della conferma della non imponibilità dell’operazione non è necessario che i beni siano inviati nello Stato UE dell’acquirente, ma che gli stessi siano usciti dal territorio Italiano.

Per questa fattispecie di cessione, l’Agenzia delle Entrate precisa che la prova dell’effettivo invio dei beni all’acquirente UE può essere fornita oltre che con l’esibizione del documento di trasporto internazionale CMR, anche “con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro”.

Riassumendo

  • la direttiva n.2006/112/CE non predetermina la forma e la tipologia della prova relativa alla movimentazione dei beni ceduti in un altro Stato UE;
  • la normativa italiana non fornisce “alcuna specifica previsione” in merito ai documenti che il cedente italiano deve conservare ed esibire in caso di controllo degli organi preposti;
  • secondo l’orientamento della Corte di Giustizia Europea è necessario che “il diritto di disporre del bene come proprietario sia stato trasmesso all’acquirente; che il fornitore provi che è avvenuta la spedizione; che il bene abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato (Italia)”;
  • spetta al cedente (colui che vende) dimostrare la presenza dei requisiti richiesti per fruire di una deroga o esenzione fiscale;
  • nella risoluzione n.345/E è stato individuato, quale prova idonea a dimostrare la movimentazione nello Stato UE dei beni ceduti, il documento di trasporto evidenziando anche l’obbligo di conservare la relativa fattura, il modello Intrastat, la documentazione contrattuale e bancaria dalla quale risulti la riscossione delle somme;
  • nella risoluzione n.477/E per le cessioni “franco fabbrica”, è stato precisato che la prova della cessione “potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro”. 

In aggiunta a quanto sopra ed alla luce dell’evoluzione della prassi commerciale:

  • il CMR elettronico firmato dal cedente, dal vettore e dal destinatario e messo a disposizione in formato pdf, tramite piattaforma elettronica condivisa tra il cedente e il vettore;
  • l’insieme dei documenti che riportano i dati del CMR cartaceo e le firme dei soggetti coinvolti, estrapolate dal sistema informatico del vettore.

Nel caso di specie il soggetto che effettua il trasporto dispone di un “tracking number” tramite il quale è possibile ricavare il “DDT in formato pdf” firmato dal trasportatore nonché il numero d’ordine della spedizione e lo stato della stessa.

Essendo i documenti analogici in quanto privi del “riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica”, per essere considerati giuridicamente rilevanti devono stampati su carta.

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